| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.1 disciplina generale | 
| Data: | 06/08/1966 | 
| Numero: | 628 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali | 
| Art. 2. Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche [...] | 
§ 41.1.22 - Legge 6 agosto 1966, n. 628. [1]
Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.
(G.U. 19 agosto 1966, n. 205).
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.
Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella;
all'uopo il presidente dell'Istituto dispone i relativi trasferimenti.
Tabella del personale che può essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica [2]
| 
						 Carriera  | 
					
						 Qualifica  | 
					
						 Numero  | 
				
| 
						 Direttiva  | 
					
						 Tutte le qualifiche della carriera  | 
					
						 50  | 
				
| 
						 Concetto  | 
					
						 Tutte le qualifiche della carriera  | 
					
						 60  | 
				
| 
						 Esecutiva  | 
					
						 Tutte le qualifiche della carriera  | 
					
						 240  | 
				
| 
						 Ausiliaria e ausiliaria tecnica  | 
					
						 Tutte le qualifiche della carriera  | 
					
						 50  | 
				
[1] Legge abrogata dall'art. 25 del 
[2] Tabella così sostituita dall'art. unico della