§ 40.5.81 - Deliberazione 11 gennaio 2006, n. 4.
Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:11/01/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida
Art. 3.  Verifica e certificazione dei risparmi energetici
Art. 4.  Avvalimento dell'Enea per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici
Art. 5.  Copertura degli oneri
Art. 6.  Disposizioni finali


§ 40.5.81 - Deliberazione 11 gennaio 2006, n. 4.

Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici.

(G.U. 1 febbraio 2006, n. 26)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione dell'11 gennaio 2006

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 267 (di seguito: decreto legislativo n. 257/03);

     la legge 15 settembre 2004, n. 239;

     il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: D.P.R. n. 244);

     i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 aprile 2001 (di seguito: Decreti Ministeriali 2001);

     i decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 (di seguito: Decreti Ministeriali 2004);

     l'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03), come successivamente modificato e integrato;

     l'allegato «A» alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04), come successivamente modificato e integrato, in particolare l'art. 65;

     la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04), in particolare l'art. 11;

     le deliberazioni dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04, 20 aprile 2005, n. 70/05 e 4 agosto 2005, n. 177/05 (di seguito: deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05).

     Considerato che:

     ai sensi dell'art. 5, comma 5, dei Decreti Ministeriali 2001, l'Autorità predispone e pubblica, sentite le regioni e le province autonome a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di interventi e misure di risparmio energetico, nonchè i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei medesimi decreti, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta (di seguito: le Linee Guida); e che tali Linee Guida sono state adottate con deliberazione n. 103/03;

     l'art. 7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004 attribuisce all'Autorità, tra l'altro, la facoltà di individuare uno o più soggetti ai quali affidare lo svolgimento delle attività di valutazione e di certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguiti, ivi inclusi i necessari controlli, nonchè, tra dette attività, quelle che, in tutto o per parti omogenee, risulti possibile affidare a soggetti provvisti di adeguata e documentata professionalità;

     con le Linee Guida, l'Autorità ha previsto che la certificazione di risparmi energetici conseguiti, per alcune tipologie di interventi, sia rilasciata in base ad una valutazione di progetti condotta:

     - in applicazione di criteri standardizzati (c.d. metodo di valutazione standardizzata),

     - in applicazione di un algoritmo di valutazione predefinito e sulla base della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento delle unità impiantistiche realizzate in attuazione dell'intervento (c.d. metodo di valutazione analitica);

     i predetti criteri standardizzati, nonchè gli algoritmi di valutazione e i parametri di funzionamento, sono contenuti in apposite schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica adottate dall'Autorità con propri provvedimenti, e che, nel periodo di prima applicazione delle Linee Guida, l'Autorità ha adottato, con le deliberazioni n. 111/04, n. 70/05 e n. 177/05, 24 (ventiquattro) schede tecniche; e che la relativa certificazione dei risparmi avviene in esito ad un'attività di verifica tecnica, di natura certificativa, volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei richiamati interventi;

     per tutti gli interventi di risparmio energetico non riconducibili alle tipologie di cui sopra, le Linee Guida prevedono che la relativa certificazione dei risparmi avvenga in esito a due distinte attività (c.d. metodo di valutazione a consuntivo):

     (a) un procedimento volto all'approvazione di un progetto di risparmio energetico e della relativa metodologia per la quantificazione del risparmio (c.d. proposta di progetto e di programma di misura);

     (b) un'attività di verifica tecnica, di natura certificativa, volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei progetti di cui alla precedente lettera (a);

     ai fini del procedimento di cui alla lettera (a), l'art. 6 delle Linee Guida prevede che:

     - il soggetto interessato è tenuto a presentare una proposta di progetto e di programma di misura, ciò che determina l'avvio del procedimento medesimo;

     - la proposta è approvata in esito ad una positiva verifica di coerenza della stessa con i criteri definiti dalle Linee Guida e dai Decreti Ministeriali 2004; tale verifica si ritiene positiva qualora l'Autorità non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della proposta;

     ai fini dell'attività richiamata alla lettera (b), gli articoli 12, 13 e 16 delle Linee Guida prevedono che:

     - il soggetto interessato, decorsi i termini previsti nella proposta di progetto e di programma di misura approvata in esito al procedimento di cui alla lettera (a), è tenuto a presentare apposite richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti, in conformità a quanto approvato dall'Autorità nella proposta medesima;

     - il risparmio energetico effettivamente conseguito viene quantificato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta richiesta, in esito ad una verifica tecnica condotta sulla documentazione di cui al precedente alinea;

     l'art. 14 delle Linee Guida, con riferimento a tutte le tipologie di progetti sopra richiamate (standardizzati, analitici e a consuntivo), impone ai titolari degli stessi di conservare la documentazione necessaria ai fini dei controlli di cui al citato art. 7, comma 1, dei Decreti Ministeriali 2004;

     l'esperienza maturata nel primo anno di applicazione dei Decreti Ministeriali 2004 e delle Linee Guida, ha evidenziato che la gestione dei predetti procedimenti di approvazione e delle attività di verifica tecnica dei progetti, risulta particolarmente onerosa, in considerazione del numero delle proposte e delle richieste di verifica e di certificazione presentate, e che l'attuale organico degli uffici dell'Autorità non consente di continuare a gestire con efficienza e tempestività l'intero volume di pratiche attese per il restante periodo di applicazione dei citati Decreti Ministeriali;

     i suddetti volumi di attività comportano anche la necessità di intensificare e rafforzare l'attività di controllo, relativa a tutte le tipologie di progetti, volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari degli stessi al fine di conseguire la relativa certificazione;

     l'adozione di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica, ed il periodico aggiornamento di quelle approvate dall'Autorità, richiede un'attività di studio e di analisi particolarmente onerosa; e che l'attuale organico degli Uffici dell'Autorità non è in grado di assicurarne la continuità;

     le attività richiamate nei tre precedenti alinea sono strettamente inerenti all'esercizio delle seguenti funzioni amministrative intestate all'Autorità: (a) adozione di provvedimenti individuali e all'esercizio di una potestà di accertamento costitutivo, (b) espletamento di funzioni ispettive, (c) esercizio di potestà normative di regolazione generale; e che, ai sensi dell'art. 2, commi 22, 28 e 30 della legge n. 481/95, al disimpegno di dette attività, di natura pubblicistica, l'Autorità è tenuta a provvedere direttamente con il proprio personale, salva la collaborazione di altre amministrazione di cui essa può avvalersi;

     l'istituto dell'avvalimento risulta essere coerente con il suddetto assetto, in particolare con il principio, posto dal citato art. 2, comma 22, della legge n. 481/95, in base al quale le amministrazioni sono tenute a prestare la collaborazione richiesta dall'Autorità, in quanto caratterizzato dall'utilizzo da parte di un ente degli uffici di un altro ente, ferma restando l'imputazione dell'attività al soggetto titolare della funzione esercitata;

     l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (di seguito: Enea) è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 257/03, un ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, nonchè di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo; e che, a tal fine, l'art. 3 del medesimo decreto legislativo prevede che l'Enea:

     - valuta il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche dell'energia e dell'ambiente, con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;

     - fornisce a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;

     - promuove, favorisce e sostiene processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;

     le finalità perseguite dall'Enea, nonchè la competenza tecnica del proprio personale, rendono tale ente idoneo a prestare la propria collaborazione all'Autorità ai fini dello svolgimento delle attività sopra richiamate;

     la suddetta collaborazione, dati i carichi di lavoro sopra sinteticamente richiamati, comporta, per l'Enea, specifiche esigenze organizzative e un conseguente aggravio della sua ordinaria attività, ciò che comporta la necessità di definire un'apposita convenzione diretta a regolare i vari aspetti del rapporto che si intende instaurare;

     per gli stessi motivi di cui al precedente alinea, il rapporto di avvalimento richiede di essere instaurato prevedendo il concorso dell'Autorità in relazione agli oneri economici dell'attività demandata agli uffici dell'Enea; e che, al riguardo:

     l'art. 65 della deliberazione n. 5/04 prevede che il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

     l'art. 11 della deliberazione n. 170/04 prevede che il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità;

     ai fini di cui sopra, l'Autorità, con lettera del 9 novembre 2005, prot n. VP/M05/4509, ha richiesto all'Enea la disponibilità a fornire la propria collaborazione nei termini suesposti, sottoponendo altresì lo schema di una convenzione per la regolazione del rapporto;

     l'Enea, con lettera del 25 novembre 2005, prot. n. ENEA/2005/73722/DIRGEN, ha manifestato la propria disponibilità a prestare la collaborazione richiesta, concordando sull'impostazione del predetto schema di convenzione;

     Ritenuto che:

     sia opportuno che l'Autorità, a supporto della gestione di procedimenti di approvazione di proposte di progetto e di programma di misura, nonchè della gestione di verifiche e certificazioni dei risparmi energetici effettivamente conseguiti, si avvalga dell'Enea per lo svolgimento delle seguenti attività:

     attività istruttoria a supporto dell'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;

     attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti sulla base di progetti;

     attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della certificazione dei risparmi energetici;

     sia altresì opportuno che l'Autorità si avvalga dell'Enea anche per le attività di studio e di proposta di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica, e dell'aggiornamento periodico di quelle approvate;

     sia necessario disciplinare il rapporto di collaborazione con l'Enea per lo svolgimento delle attività di cui sopra mediante lo schema di convenzione sopra richiamato, che si intende rinnovabile, rinviando, per i profili non regolati ad un successivo atto del Direttore generale dell'Autorità;

     sia opportuno prevedere tempi per lo svolgimento da parte dell'Enea delle attività previste ai sensi del presente provvedimento compatibili con le scadenze fissate dalle Linee Guida e con l'esigenza di validazione dei risultati di tali attività da parte dell'Autorità;

     sia opportuno prevedere obblighi di riservatezza per l'Enea relativamente a fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dall'Autorità o da soggetti terzi in virtù della presente Convenzione;

     sia opportuno definire disposizioni integrative della disciplina dei procedimenti di approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura di cui all'art. 6 delle Linee Guida;

     sia altresì opportuno prevedere modalità operative per la gestione delle attività di verifica e certificazione dei risparmi energetici effettivamente conseguiti sulla base di progetti standardizzati, analitici e a consuntivo;

     sia necessario porre i costi sostenuti dall'Enea per lo svolgimento delle attività previste ai sensi del presente provvedimento, a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04 e del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04;

 

     Delibera:

 

Art. 1. Definizioni

     1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

     l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

     Direttore DCQS è il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;

     Direzione DCQS è la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;

     decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01 è il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

     l'Enea è l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di cui al decreto legislativo 2 settembre 2003, n. 257;

     Linee Guida sono le «Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 2004 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica», approvate dall'Autorità con deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03.

 

     Art. 2. Approvazione delle proposte di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida

     2.1 Responsabile dei procedimenti di cui all'art. 6 delle Linee Guida è, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04, il Direttore DCQS, al quale devono essere indirizzate le proposte di progetto e di programma di misura, oltre che le eventuali istanze di partecipazione al procedimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.

     2.2 Al fine di consentire la partecipazione al procedimento a soggetti terzi controinteressati, dell'avvio del medesimo è data notizia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, mediante avviso pubblicato nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

     2.3 Il responsabile del procedimento ha facoltà di delegare all'Enea, di cui l'Autorità si avvale ai sensi del successivo art. 4, lo svolgimento dell'attività istruttoria, dandone comunicazione all'Enea ed al soggetto interessato.

     2.4 Tutti i dati e le informazioni presentati dal soggetto titolare del progetto ai fini dell'attività istruttoria devono essere trasmessi all'Autorità [1].

     2.5 La documentazione acquisita o formata nel singolo procedimento viene resa disponibile, ai fini dell'accesso ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01, presso i locali della Direzione DCQS.

 

     Art. 3. Verifica e certificazione dei risparmi energetici

     3.1 La richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 2004, di cui al comma 12.1 delle Linee Guida, deve essere trasmessa, entro i termini di cui all'art. 12 delle medesime Linee Guida, al Direttore DCQS.

     3.2 Lo svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 13 delle Linee Guida è condotto dall'Enea, di cui l'Autorità di avvale ai sensi del successivo art. 4. In tal caso, l'Enea formula direttamente le richieste di integrazioni e chiarimenti che si rendano necessarie.

     3.3 Qualora il Direttore DCQS, in luogo di quanto previsto al comma 3.2, ritenga di provvedere allo svolgimento delle attività ivi richiamate con altra modalità, ne dà immediata comunicazione all'Enea e al soggetto titolare del progetto.

     3.4 Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del progetto ai fini delle attività di verifica devono essere trasmessi all'Autorità [2].

     3.5 La certificazione dei risparmi riconosciuti di cui al comma 16.1 delle Linee Guida, nonchè la comunicazione dell'esito negativo degli eventuali controlli di cui al comma 14.1 delle medesime Linee guida, avviene con atto del Direttore DCQS.

 

     Art. 4. Avvalimento dell'Enea per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici

     4.1 L'Autorità a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici, si avvale dell'Enea, per un periodo di 3 anni a far data dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 4.3, lettera a), per lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura, ai sensi dell'art. 6 delle Linee Guida;

     b) attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione di progetti;

     c) attività di controllo volta a verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetti ai fini della relativa certificazione.

     4.2 L'Autorità si avvale dell'Enea per lo svolgimento delle attività di studio e proposta di nuove schede tecniche di quantificazione standardizzata e analitica di cui ai commi 4.5 e 5.2 delle Linee Guida, nonchè dell'aggiornamento periodico di quelle approvate.

     4.3 Salvo quanto previsto nel presente provvedimento, le attività di cui ai commi 4.1 e 4.2 sono svolte dall'Enea secondo la disciplina contenuta:

     a) nella Convenzione allegata al presente provvedimento (allegato A);

     b) in successiva determinazione del Direttore generale dell'Autorità, sentito l'Enea, per quanto riguarda in particolare le procedure operative da seguire e i contenuti specifici dell'attività attuativa del presente provvedimento.

 

     Art. 5. Copertura degli oneri

     5.1 Gli oneri sostenuti dall'Enea per le attività di cui all'art. 4 sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione n. 5/04, nonchè del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'art. 11 della deliberazione n. 170/04, secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della Convenzione.

     5.2 Le variazioni dei suddetti oneri, con particolare riferimento ai costi del personale, sono valutate dall'Autorità, ai fini dell'eventuale revoca del presente provvedimento, nei trenta giorni successivi al ricevimento della loro comunicazione da parte dell'Enea. Decorso tale termine, si considera effettuata la valutazione di conformità dei nuovi costi alle esigenze sottese al presente provvedimento.

 

     Art. 6. Disposizioni finali

     7.1 Il presente provvedimento viene pubblicato, ad eccezione dell'allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dalla Deliberazione 23 gennaio 2007, n. 13.

[2] Comma così sostituito dalla Deliberazione 23 gennaio 2007, n. 13.