§ 40.4.13 - Deliberazione 4 agosto 2006, n. 191.
Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacità interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.4 riscaldamento
Data:04/08/2006
Numero:191

§ 40.4.13 - Deliberazione 4 agosto 2006, n. 191.

Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacità interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007.

(G.U. 11 settembre 2006, n. 211)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 4 agosto 2006;

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/2005 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

     la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);

     la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06);

     Considerato che:

     con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha approvato i corrispettivi di impresa, di cui all'art. 8, comma 8.9 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;

     con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha determinato i corrispettivi unitari per l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;

     l'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio possano offrire capacità di stoccaggio interrompibile applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1 una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorità;

     l'art. 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio interrompibile;

     Considerato che:

     la società Edison Stoccaggio S.p.a., con lettera del 19 giugno 2006 (prot. Autorità n. 14680 del 20 giugno 2006) ha presentato, per l'anno termico 2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta su base mensile di capacità di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06, per i servizi di stoccaggio di modulazione e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema; e che la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha altresì proposto che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacità riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacità, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima deliberazione;

     la proposta di cui al precedente alinea presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il servizio di stoccaggio di modulazione risulta coerente con i criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità n. 50/06; e che la verifica della proposta della medesima società per il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema richiede ulteriori approfondimenti;

     Ritenuto che:

     sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta limitatamente all'offerta di capacità interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione;

 

     Delibera:

 

     1. Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta su base mensile di capacità di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno termico 2006-2007 per il servizio di stoccaggio di modulazione, come riportata nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

     2. Di notificare alla società Edison Stoccaggio S.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

     3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore alla data di pubblicazione.

     Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

 

 

     Tabella 1

     RIDUZIONE PERCENTUALE DEI CORRISPETTIVI UNITARI fPI E fPE PER LA CAPACITA' INTERROMPIBILE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI MODULAZIONE DI EDISON STOCCAGGIO S.P.A. (ANNO TERMICO 2006-2007).

 

 

Durata del conferimento mensile

 

 

% riduzione di fPI....

70%

% riduzione di fPE....

70%