Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 13/10/2005 |
Numero: | 1667 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.5.138 - Regolamento 13 ottobre 2005, n. 1667.
Regolamento (CE) n. 1667/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia
(G.U.U.E. 14 ottobre 2005, n. L 269).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 7, paragrafo 2, del
(2) Poiché con il
(3) Occorre modificare di conseguenza il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel
«2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita, per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, il nuovo Stato membro è tenuto al pagamento di un importo pari al quantitativo non eliminato moltiplicato per la restituzione all’esportazione più elevata applicabile allo zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 tra il 1o maggio 2004 e il 30 novembre 2005. Una percentuale pari al 25 % di detto importo è versata al bilancio comunitario entro il 31 dicembre del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009. Ai fini del calcolo del prelievo alla produzione per la campagna 2005/2006, viene presa in considerazione la totalità dell’importo.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.