§ 20.4.359 - Decisione 20 dicembre 2002, n. 1.
Decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:20/12/2002
Numero:1


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.4.359 - Decisione 20 dicembre 2002, n. 1.

Decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (2003/99/CE).

(G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 44).

 

     IL COMITATO MISTO,

     vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000 (in seguito “decisione n. 2/2000”), in particolare la nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III e la dichiarazione comune VI ad essa relativa,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari dei territori delle parti dell'accordo.

     (2) La nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, nonché la dichiarazione comune VI ad essa relativa sono state adattate con la decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto, allo scopo di assicurarne la coerenza con le legislazioni e le regolamentazioni tariffarie delle parti.

     (3) Conformemente alla dichiarazione comune VI, il comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 la norma d'origine istituita nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III, adattata dalla decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

     (4) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004. Se i negoziati saranno effettivamente conclusi entro tale data, il comitato misto determinerà allora, conformemente alla dichiarazione comune VI, la norma d'origine da applicare ai prodotti interessati,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Le norme d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, adattata dalla decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto, sono applicate fino al 31 dicembre 2004 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003.