Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 20/12/2002 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.4.359 - Decisione 20 dicembre 2002, n. 1.
Decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (2003/99/CE).
(G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 44).
IL COMITATO MISTO,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'allegato III della
(2) La nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della
(3) Conformemente alla dichiarazione comune VI, il comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 la norma d'origine istituita nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III, adattata dalla
(4) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004. Se i negoziati saranno effettivamente conclusi entro tale data, il comitato misto determinerà allora, conformemente alla dichiarazione comune VI, la norma d'origine da applicare ai prodotti interessati,
DECIDE:
Le norme d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003.