§ 20.4.290 - Decisione 31 maggio 2002, n. 58.
Decisione n. 58/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Al punto 28 (direttiva 93/104/CE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo è inserito quanto segue
Art. 2.       I testi della direttiva 2000/34/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.290 - Decisione 31 maggio 2002, n. 58.

Decisione n. 58/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 39/2002 del Comitato misto SEE

del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Al punto 28 (direttiva 93/104/CE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo è inserito quanto segue:

     “, modificata da:

     - 32000 L 0034: direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41).

     Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come in appresso:

     L'obbligo, previsto all'articolo 17, paragrafo 2, punto 2.4, lettera a), punto i), di trasmettere alcune comunicazioni e motivazioni e alcuni pareri al Parlamento europeo non si applica agli Stati EFTA o alle istituzioni EFTA.”

 

     Art. 2.

     I testi della direttiva 2000/34/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.