Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 31/05/2002 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Nell'allegato XVIII dell'accordo, dopo il punto 16j (direttiva 2000/39/CE della Commissione), è inserito il testo seguente |
Art. 2. I testi della comunicazione della Commissione COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta [...] |
Art. 3. La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE |
Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 20.4.289 - Decisione 31 maggio 2002, n. 57.
Decisione n. 57/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE.
(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla
(2) Occorre integrare nell'accordo la comunicazione della Commissione [COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2] sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio),
DECIDE:
Nell'allegato XVIII dell'accordo, dopo il punto 16j (
“ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
16k. 52000DC0466: Comunicazione della Commissione [COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./20] sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).”
I testi della comunicazione della Commissione COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.
La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.