§ 20.4.289 - Decisione 31 maggio 2002, n. 57.
Decisione n. 57/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato XVIII dell'accordo, dopo il punto 16j (direttiva 2000/39/CE della Commissione), è inserito il testo seguente
Art. 2.      I testi della comunicazione della Commissione COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta [...]
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.289 - Decisione 31 maggio 2002, n. 57.

Decisione n. 57/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 39/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo la comunicazione della Commissione [COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2] sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio),

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Nell'allegato XVIII dell'accordo, dopo il punto 16j (direttiva 2000/39/CE della Commissione), è inserito il testo seguente:

     “ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

     16k. 52000DC0466: Comunicazione della Commissione [COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./20] sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio).”

 

     Art. 2.

     I testi della comunicazione della Commissione COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.