§ 20.4.94 - Decisione 28 giugno 1994, n. 1.
Decisione n. 1/94 del Comitato di cooperazione CE-San Marino relativa alla normativa comunitaria in materia veterinaria, da adottare da parte [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:28/06/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La Repubblica di San Marino adotta, mutatis mutandis, le disposizioni degli atti menzionati nell'elenco di cui all'allegato I, alle condizioni e con le modalità di adeguamento indicate [...]
Art. 2.      Qualora gli atti menzionati nell'elenco dell'allegato I demandino ad uno Stato membro l'adozione di una decisione intesa a risolvere casi specifici, la decisione di cui trattasi viene presa [...]
Art. 3.      La Repubblica di San Marino si conforma alle disposizioni comunitarie
Art. 4.      Le importazioni provenienti dai paesi terzi destinate alla Repubblica di San Marino devono rispettare le pertinenti prescrizioni delle direttive riportate negli allegati I e II, nonché quelle [...]
Art. 5.      La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione da parte del Comitato di cooperazione.


§ 20.4.94 - Decisione 28 giugno 1994, n. 1.

Decisione n. 1/94 del Comitato di cooperazione CE-San Marino relativa alla normativa comunitaria in materia veterinaria, da adottare da parte della Repubblica di San Marino.

(G.U.C.E. 13 settembre 1994, n. L 238).

 

Art. 1.

     La Repubblica di San Marino adotta, mutatis mutandis, le disposizioni degli atti menzionati nell'elenco di cui all'allegato I, alle condizioni e con le modalità di adeguamento indicate nell'elenco stesso. Il Comitato di cooperazione può modificare tale elenco, estendendolo in particolare ad aspetti della materia veterinaria disciplinati dal diritto comunitario, tenendo conto dell'evolversi delle attività di produzione o commercializzazione di questo specifico settore nella Repubblica di San Marino.

 

     Art. 2.

     Qualora gli atti menzionati nell'elenco dell'allegato I demandino ad uno Stato membro l'adozione di una decisione intesa a risolvere casi specifici, la decisione di cui trattasi viene presa dalle autorità della Repubblica di San Marino che ne informa immediatamente il Comitato di cooperazione.

 

     Art. 3.

     La Repubblica di San Marino si conforma alle disposizioni comunitarie

- che non comportino incidenze finanziarie - decise in applicazione degli

atti il cui elenco figura nell'allegato I, segnatamente alle misure

comunitarie di salvaguardia decise in applicazione dell'articolo 9 della

direttiva 89/662/CEE del Consiglio e dell'articolo 10 della direttiva

90/425/CEE del Consiglio.

 

     Art. 4.

     Le importazioni provenienti dai paesi terzi destinate alla Repubblica di San Marino devono rispettare le pertinenti prescrizioni delle direttive riportate negli allegati I e II, nonché quelle previste dalle decisioni adottate in applicazione di tali testi, segnatamente le misure comunitarie di salvaguardia decise in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio e dell'articolo 18 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.

 

     Art. 5.

     La presente decisione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione da parte del Comitato di cooperazione.

 

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ATTI VETERINARI LE CUI DISPOSIZIONI

DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

I. Salute animale

A. Scambi ed immissione sul mercato

     Bovini/suini

     1. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dalla decisione 94/178/CE della Commissione (GU n. L 83 del 26.3.1994, pag. 54).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) all'articolo 2, lettera o) la regione o la circoscrizione amministrativa in questione è costituita dall'intero territorio della Repubblica di San Marino;

     b) nell'allegato B.12 l'istituto designato è quello della Repubblica italiana;

     c) nell'allegato C.A.9 l'istituto designato è quello della Repubblica italiana;

     d) nell'allegato F il veterinario responsabile di cui trattasi è il «Responsabile dei servizi veterinari»;

     e) nell'allegato G, capitolo II, punto A.2 l'istituto designato è quello della Repubblica italiana.

Ovini/caprini 2.

     Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata dalla decisione 94/164/CE della Commissione (GU n. L 74 del 17.3.1994, pag. 42).

     Equidi

     3. Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 28).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, nell'allegato C della direttiva il veterinario responsabile di cui trattasi è il «Responsabile dei servizi veterinari».

     Altri animali

     4.Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

     Carni fresche 5.

     Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 24), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione la direttiva è adeguata nel modo seguente:

nell'allegato, punto 2, terzo trattino la sigla di cui trattasi è: «CE- RSM».

     Carni di pollame

     6.Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 35), modificata dalla direttiva 93/121/CE (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 39).

     Prodotti a base di carne

     7. Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 16).

B. Misure di lotta

     Afta epizootica

     8. Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU n. L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo dalla decisione 92/380/CEE della Commissione (GU n. L 198 del 17.7.1992, pag. 54).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

nell'allegato B il laboratorio di cui trattasi è quello designato dalla Repubblica italiana.

     9. Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 13).

     Peste suina classica

     10. Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 34).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

nell'allegato II il laboratorio di cui trattasi è quello della Repubblica italiana.

     Peste equina

     11. Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU n. L 157 del 10.6.1992, pag. 19).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

nell'allegato I, lettera A il laboratorio di cui trattasi è quello della Repubblica italiana.

     Influenza aviaria

     12. Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU n. L 167 del 22.6.1992, pag. 1).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

nell'allegato IV il laboratorio di cui trattasi è quello della Repubblica italiana.

     Malattia di Newcastle

     13. Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU n. L 260 del 5.9.1992, pag. 1).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

nell'allegato IV, il laboratorio di cui trattasi è quello della Repubblica italiana.

     Altre malattie

     14. Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

nell'allegato II, 5 il laboratorio di cui trattasi è quello della Repubblica italiana.

C. Notifica delle malattie

     15. Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 92/450/CEE della Commissione (GU n. L 248 del 28.8.1992, pag. 77).

     16. Decisione 84/90/CEE della Commissione, del 3 febbraio 1984, che stabilisce il metodo codificato per la notifica delle malattie degli animali in applicazione della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (GU n. L 50 del 21.2.1984, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 89/163/CEE (GU n. L 61 del 4.3.1989, pag. 49).

     17. Decisione 90/442/CEE della Commissione, del 25 luglio 1990, che stabilisce i codici per la notifica delle malattie degli animali (GU n. L 227 del 21.8.1990, pag. 39).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la Repubblica di San Marino utilizzerà il sistema di notifica delle malattie degli animali predisposto in Italia, per le unità sanitarie locali, dai servizi veterinari della Repubblica italiana. La Repubblica di San Marino verrà informata con la medesima procedura.

II. Sanità

     Carni fresche

     18. Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU n. 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64) [versione codificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 71), modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2.3.1992, pag. 1)].

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) nell'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), primo trattino la sigla della Repubblica di San Marino è: «RSM»;

     b) nell'allegato I, capitolo XI, punto 50, lettera a), secondo trattino la sigla di cui trattasi è: «CE-RSM».

     19. Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 105).

     Carni di pollame

     20. Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata da ultimo e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) nell'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), primo trattino la sigla della Repubblica di San Marino è: «RSM»;

     b) nell'allegato I, capitolo XII, punto 66, lettera a), terzo trattino la sigla di cui trattasi è: «CE-RSM».

     Prodotti a base di carne

     21. Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 85), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) nell'allegato A, capitolo VI, 4.a), i), primo trattino la sigla della Repubblica di San Marino è: «RSM»;

     b) nell'allegato A, capitolo VI, 4.a), i), secondo trattino e ii), terzo trattino la sigla di cui trattasi è: «CE-RSM».

     22. Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 86).

     Carni macinate

     23. Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/110/CEE (GU n. L 394 del 31.12.1992, pag. 26).

     Ovoprodotti

     24. Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da ultimo dalla direttiva 91/684/CEE (GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 38).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) nell'allegato, capitolo XI, 1, i), primo trattino la sigla della Repubblica di San Marino è: «RSM»;

     b) nell'allegato, capitolo XI, 1, i), secondo trattino la sigla di cui trattasi è: «CE-RSM».

     Ormoni

     25. Direttiva 81/602/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1981, concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 222 del 7.8.1981, pag. 32).

     26. Direttiva 85/358/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (GU n. L 191 del 23.7.1985, pag. 46), modificata da ultimo dalla direttiva 88/146/CEE (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).

     27. Direttiva 88/146/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (GU n. L 70 del 16.3.1988, pag. 16).

     Residui

     28. Direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (GU n. L 275 del 26.9.1986, pag. 36).

     29. Decisione 90/218/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1990, relativa all'impiego della somatotropina bovina (BST) (GU n. L 116 dell'8.5.1990, pag. 27), modificata da ultimo dalla decisione 93/718/CEE (GU n. L 333 del 31.12.1993, pag. 72).

III. Testi misti

     Latte

     30. Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) nell'allegato C, capitolo IV, A, 3, a), i), primo trattino la sigla della Repubblica di San Marino è: «RSM»;

     b) nell'allegato C, capitolo IV, A, 3, a), i), secondo trattino e ii), terzo trattino la sigla di cui trattasi è: «CE-RSM».

     31. Direttiva 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 33).

     Rifiuti di origine animale ed agenti patogeni

     32. Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27.12.1990, pag. 51), modificata dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

     Mangimi medicati

     33. Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU n. L 92 del 7.4.1990, pag. 42).

     Carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio

     34. Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 41), modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) nell'allegato I, capitolo III, 11, 1, a), primo trattino, la sigla della Repubblica di San Marino è: «RSM»;

     b) nell'allegato I, capitolo III, 11, 1, a), terzo trattino, la sigla di cui trattasi è: «CE-RSM».

     Carni di selvaggina

     35. Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14.9.1992, pag. 35), modificata dalla direttiva 92/116/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

     Modalità di adeguamento

     Ai fini della presente decisione, la direttiva è adeguata nel modo seguente:

     a) nell'allegato I, capitolo VII, 2, a), i), primo trattino la sigla della Repubblica di San Marino è: «RSM»;

     b) nell'allegato I, capitolo VII, 2, a), i), terzo trattino la sigla di cui trattasi è: «CE-RSM».

Altri prodotti (prodotti «balai»)

     36. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

     Zoonosi

     37. Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 38).

     Mutua assistenza

     38. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU n. L 351 del 2.12.1989, pag. 34).

IV. Zootecnia

     Bovini

     39. Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 91/174/CEE (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

     Suini

     40. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31.12.1988, pag. 36).

     Ovini, caprini

     41. Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

     Equidi

     42. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

     43. Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

     Animali di razza pura

     44. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU n. L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

V. Controlli veterinari intracomunitari

     Animali vivi

     45. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

     Prodotti d'origine animale

     46. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

VI. Protezione degli animali

     Trasporto

     47. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 17), modificata dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

     Macellazione

     48. Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione (GU n. L 316 del 26.11.1974, pag. 10).

     Allevamento

     49. Direttiva 88/166/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria) (GU n. L 74 del 19.3.1988, pag. 83).

     50. Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 28).

     51. Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU n. L 340 dell'11.12.1991, pag. 33).

 

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ATTI COMUNITARI DI CUI

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DEVE RISPETTARE LE DISPOSIZIONI PERTINENTI

IN MATERIA DI IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI

I. Salute animale

     Pollame/uova da cova

     1. Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 93/120/CE (GU n. L 340 del 31.12.1993, pag. 35).

     Acquacoltura

     2. Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/54/CEE (GU n. L 175 del 19.7.1993, pag. 34).

     Embrioni di bovini

     3. Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU n. L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU n. L 53 del 24.2.1994, pag. 23).

     Sperma di bovini

     4. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE (GU n. L 186 del 28.7.1993, pag. 28).

     Sperma di suini

     5. Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

II. Sanità

     Prodotti della pesca

     6. Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 15).

     7. Direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE (GU n. L 187 del 7.7.1992, pag. 41).

     Molluschi

     8. Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 1).

     Biotossine marine

     9. Decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (GU n. L 166 dell'8.7.1993, pag. 31).

III. Disposizioni particolari concernenti

le importazioni di animali vivi e di prodotti

     Controlli veterinari

     10. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU n. L 268 del 24.9.1991, pag. 56), modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 13.7.1992, pag. 27).

     11. Direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU n. L 373 del 31.12.1990, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

     Disposizioni relative ai paesi terzi

     12. Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (GU n. L 173 del 27.6.1992, pag. 13).

     Progetto SHIFT

     13. Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU n. L 243 del 25.8.1992, pag. 27).

     Trichine

     14. Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU n. L 26 del 31.1.1977, pag. 67), modificata da ultimo dalla direttiva 89/321/CEE della Commissione (GU n. L 133 del 17.5.1989, pag. 33).