§ 20.3.417 - Decisione 27 giugno 2003, n. 485.
Decisione n. 2003/485/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:27/06/2003
Numero:485


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 20.3.417 - Decisione 27 giugno 2003, n. 485.

Decisione n. 2003/485/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2000/159/CE della Commissione relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 2 luglio 2003, n. L 164).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, in particolare l'articolo 29,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche e prodotti della carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) 1452/2001, in particolare l'articolo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione della Commissione 2000/159/CE dell'8 febbraio 2000 relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2003/16/CE, elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano e fissa le garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all'allegato I alla direttiva 96/23/CE.

     (2) Taluni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui in ordine a prodotti e specie che non figurano originariamente nell'allegato alla decisione 2000/159/CE. La valutazione di tali piani di sorveglianza e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione hanno fornito sufficienti garanzie sulla sorveglianza dei residui in detti paesi terzi in ordine ai prodotti e alle specie indicati. Tali prodotti e specie dovranno essere aggiunti all'allegato alla decisione 2000/159/CE per detti paesi.

     (3) Taluni paesi terzi non hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui o hanno fornito garanzie insufficienti in materia di sorveglianza dei residui per i prodotti e le specie originariamente indicati nell'allegato alla decisione 2000/159/CE. Tali prodotti e specie vanno cancellati dall'allegato alla decisione 2000/159/CE per detti paesi.

     (4) La decisione 2000/159/CE dovrebbe essere quindi modificata di conseguenza.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato della catena alimentare e della salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato alla decisione n. 2000/159/CE è modificato come indicato all'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato alla decisione n. 2000/159/CE è modificato come segue:

     Le file concernenti Antille Olandesi, Argentina, Bulgaria, Belize, Cile, Honduras, Kenya, Lettonia, Filippine, Stati Uniti, Uruguay, Serbia e Montenegro e Africa del Sud sono sostituite dalle file corrispondenti:

     (Omissis)