Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 10/01/2007 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 20.1.329 - Regolamento 10 gennaio 2007, n. 14.
Regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
(G.U.U.E. 11 gennaio 2007, n. L 6)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del
(2) Il 12 dicembre 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.
(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
L’allegato I del
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
«Mohammed Al Ghabra. Indirizzo: East London, Regno Unito. Data di nascita: 1.6.1980. Luogo di nascita: Damasco,
Siria. Nazionalità: britannica. N. passaporto: 094629366 (Regno Unito).»