Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.1 questioni generali |
Data: | 13/12/2004 |
Numero: | 867 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 20.1.199 – Decisione 13 dicembre 2004, n. 867.
Decisione n. 2004/867/CE del Consiglio recante modifica della decisione 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO).
(G.U.U.E. 18 dicembre 2004, n. L 371).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) L'obiettivo principale della
(2) Nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, del 3 giugno 2003, sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, la Commissione ha contemplato la possibilità di riesaminare il programma ARGO per consentire il cofinanziamento di progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne, per far fronte a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, da individuare d'intesa con gli Stati membri sulla base di criteri obiettivi.
(3) Il Consiglio europeo riunitosi a Salonicco ha incaricato la Commissione di esaminare la possibilità di prevedere nell’ambito della rubrica 3 delle prospettive finanziarie appositi fondi per rispondere, durante il periodo 2004- 2006, alle esigenze strutturali più pressanti e dare una definizione più ampia al concetto di solidarietà, che comprenderebbe tra l'altro il sostegno comunitario alla gestione delle frontiere esterne.
(4) L'Autorità di bilancio ha aumentato considerevolmente gli stanziamenti destinati al programma ARGO nel 2004, al fine di una migliore gestione delle frontiere esterne.
(5) Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali del programma ARGO è opportuno aumentare il numero di azioni proponibili nel settore delle frontiere esterne e prevedere nuovi tipi di azioni.
(6) Per rendere il programma più accettabile per le amministrazioni nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di proporre azioni che non coinvolgano necessariamente altri Stati membri, atte tuttavia a favorire il conseguimento degli obiettivi generali ed a sostenere le attività nel settore delle frontiere esterne, conformemente a quanto stabilito nella
(7) Dovrebbe essere fissato un massimale indicativo per gli stanziamenti disponibili destinati ad azioni da un unico Stato membro.
(8) Le disposizioni della
(9) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(10) In conformità dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(11) In conformità dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente decisione non si applicano all'Irlanda.
(12) La
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
La
1) All’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Le azioni di cui all’articolo 8 e proposte da un servizio nazionale di uno Stato membro in attuazione di una delle attività del settore di cui all’articolo 4, sono ammesse a fruire del cofinanziamento nel quadro del programma ARGO, a condizione che:
a) perseguano uno degli obiettivi generali indicati all’articolo 3 e
b) contribuiscano alla gestione integrata delle frontiere ovviando a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, individuati sulla base di criteri oggettivi.».
2) L’articolo 11 è modificato come segue:
a) Ai paragrafi 3, 4 e 6, l’espressione «articolo 10, paragrafo 1,» è sostituita da «articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis,».
b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le decisioni relative alla concessione di finanziamenti comunitari a favore delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, sono oggetto di accordi di sovvenzione stipulati tra la Commissione ed i servizi nazionali proponenti. L'esecuzione delle suddette decisioni e degli accordi è assoggettata al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.».
3) L’articolo 12 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) prepara un programma di lavoro annuale comprendente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, i criteri oggettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), la definizione della quota massima del bilancio annuale disponibile per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, una descrizione delle azioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, che la Commissione intende intraprendere e, se del caso, un elenco di altre azioni.».
b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il programma annuale di lavoro, comprendente le azioni proposte dalla Commissione e le azioni specifiche previste all’articolo 9, è approvato conformemente alla procedura indicata all’articolo 13, paragrafo 2.
In ordine alle azioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis dell'articolo 10, l’elenco delle azioni scelte è approvato in base alla procedura prevista all’articolo 13, paragrafo 3.».
Art. 2.
La presente decisione è applicabile a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.