§ 1.6.Z75 – Regolamento 31 marzo 2005, n. 516.
Regolamento (CE) n. 516/2005 della Commissione che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/03/2005
Numero:516


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.Z75 – Regolamento 31 marzo 2005, n. 516.

Regolamento (CE) n. 516/2005 della Commissione che stabilisce gli importi unitari degli acconti sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

(G.U.U.E. 1 aprile 2005, n. L 83).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 15, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, anteriormente al 1° aprile, per la campagna in corso, sono fissati gli importi unitari che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo di inulina devono pagare come acconti sul contributo alla produzione.

     (2) La stima dei contributi corrisponde ad importi superiori al 60 % degli importi massimi del contributo alla produzione di base e del contributo B previsti dall’articolo 15, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001. A norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 314/2002, gli acconti sul contributo alla produzione di base e sul contributo B per lo zucchero e lo sciroppo di inulina devono essere quindi fissati al 50 % dei relativi importi massimi. In conformità del paragrafo 3 del medesimo articolo, l’acconto sul contributo di base per l’isoglucosio deve essere fissato al 40 % dell’importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero.

     (3) Il comitato di gestione per lo zucchero non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi unitari di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 314/2002 sono fissati a:

     a) 6,32 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

     b) 118,48 EUR per tonnellata di zucchero bianco come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

     c) 5,06 EUR per tonnellata di sostanza secca come acconto sul contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;

     d) 6,32 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/ isoglucosio come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

     e) 118,48 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/ isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.