§ 1.6.T51 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1777.
Regolamento (CE) n. 1777/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/10/2004
Numero:1777


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.T51 – Regolamento 14 ottobre 2004, n. 1777.

Regolamento (CE) n. 1777/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 15 ottobre 2004, n. L 316).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso i «nuovi Stati membri»), è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione.

     (2) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri informano la Commissione, entro una determinata data, se decidono di definire regioni distinte o di modificare le regioni esistenti all'interno del proprio territorio. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (3) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri informano la Commissione, entro una determinata data, della propria decisione di modificare il massimale di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età o di derogare al medesimo. Entro la stessa data, essi informano la Commissione del numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (4) A norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una determinata data, la propria decisione di applicare il sistema previsto al capo I, sezione 2, dello stesso regolamento. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (5) A norma dell’articolo 11, primo comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999 la Commissione decide quali Stati membri possano concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno civile successivo. Occorre tener conto della possibilità che determinati nuovi Stati membri rispettino le condizioni per l'applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. A norma dell’articolo 11, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri informano la Commissione, entro una determinata data, della propria decisione di applicare l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (6) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri informano la Commissione, entro una determinata data, della propria decisione di modificare il quantitativo di riferimento individuale massimo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 o di derogare al medesimo. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (7) A norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri comunicano alla Commissione determinate informazioni richieste nell’ambito del regime del premio per vacca nutrice. Occorre fissare i termini per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (8) A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce che la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Occorre tenere conto della possibilità che determinati nuovi Stati membri rispettino tali condizioni. A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una determinata data, se intendono applicare o meno il regime di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri.

     (9) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri informano la Commissione dei criteri adottati, entro una determinata data. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (10) A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una determinata data, la loro definizione di «pascolo» ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1254/1999. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri.

     (11) A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2342/1999 la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Occorre tenere conto della possibilità che i nuovi Stati membri siano conformi a tali condizioni.

     (12) A norma dell’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2342/1999 il produttore che desideri beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma del paragrafo 6 di detto articolo deve detenere, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda, un determinato numero di vacche da latte. Nei nuovi Stati membri, per il periodo di detenzione di sei mesi occorre tener conto della data di adesione.

     (13) A norma dell’articolo 32, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro una determinata data, se decidono di avvalersi o di cessare di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (14) A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri informano la Commissione, entro una determinata data, della propria decisione di applicare la deroga di cui all’articolo 35, paragrafo 2. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri.

     (15) A norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro una determinata data, le informazioni riguardanti il numero di animali oggetto di domande di premio. Occorre fissare un termine per la comunicazione di tali informazioni da parte dei nuovi Stati membri per l’anno 2004.

     (16) L’allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 fornisce l’elenco delle razze bovine di cui all’articolo 14 dello stesso regolamento. È opportuno che l’allegato tenga conto delle razze bovine esistenti nei nuovi Stati membri.

     (17) L’allegato II del regolamento (CE) n. 2342/1999 riporta la resa lattiera media di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento. È opportuno che detto allegato tenga conto delle rese lattiere medie registrate nei nuovi Stati membri.

     (18) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2342/1999 a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

     1) All’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»

     2) All’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

     «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione delle decisioni di cui al primo e al secondo comma entro il 30 ottobre 2004.»

     3) All’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

     «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»

     4) L’articolo 11 è modificato come segue:

     a) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide anteriormente al 1° novembre 2004 quali Stati membri possano concedere il premio di destagionalizzazione per l'anno 2005.»;

     b) è aggiunto il seguente comma:

     «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al terzo comma entro il 30 ottobre 2004.»

     5) All’articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»

     6) L’articolo 21 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»;

     b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»

     7) L’articolo 29 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

     i) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 entro il 31 dicembre 2004.»;

     ii) è aggiunto il comma seguente:

     «La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione entro il 30 ottobre 2004 delle proprie intenzioni a norma del terzo comma.»;

     b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

     «Per l’anno 2004, per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la notificazione iniziale di cui al secondo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»

     8) L’articolo 32 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la comunicazione iniziale di cui al primo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»;

     b) al paragrafo 6, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999 entro il 31 dicembre 2004.»;

     c) al paragrafo 7, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

     «Nei nuovi Stati membri, le domande per l’anno 2004 sono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi, da stabilirsi dallo Stato membro, che può avere termine nel 2005.»;

     d) al paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente:

     «Per l’anno 2004, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia informano la Commissione della decisione di cui al primo comma entro il 30 ottobre 2004.»

     9) All’articolo 35, paragrafo 2, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

     «Per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, se un nuovo Stato membro decide di applicare il presente paragrafo, la comunicazione iniziale di cui al terzo comma ha luogo entro il 30 ottobre 2004.»

     10) All’articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

     «La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione anteriormente al 1° marzo 2005 i dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), relativi al periodo da maggio a dicembre 2004.»

     11) L’allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

     12) L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO I

 

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 14

 

     — Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

     — Ayrshire

     — Armoricaine

     — Bretonne Pie-noire

     — –Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

     — Groninger Blaarkop

     — Guernsey

     — Jersey

     — Malkeborthorn

     — Reggiana

     — Valdostana Nera

     — Itäsuomenkarja

     — Länsisuomenkarja

     — Pohjoissuomenkarja.»

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO II

 

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 18 (in kg)

 

Belgio

5 450

Repubblica ceca

5 682

Danimarca

6 800

Germania

5 800

Estonia

5 608

Grecia

4 250

Spagna

4 650

Francia

5 550

Irlanda

4 100

Italia

5 150

Cipro

6 559

Lettonia

4 796

Lituania

4 970

Lussemburgo

5 700

Ungheria

6 666

Malta

 

Paesi Bassi

6 800

Austria

4 650

Polonia

3 913

Portogallo

5 100

Slovenia

4 787

Slovacchia

5 006

Finlandia

6 400

Svezia

7 150

Regno Unito

5 900»