§ 1.6.R79 – Regolamento 16 luglio 2004, n. 1319.
Regolamento (CE) n. 1319/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/07/2004
Numero:1319


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.R79 – Regolamento 16 luglio 2004, n. 1319.

Regolamento (CE) n. 1319/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere.

(G.U.U.E. 17 luglio 2004, n. L 245).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dall'organismo di intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso ai prodotti posti in vendita.

     (2) Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione  ha previsto, fra le misure di intervento relative allo smaltimento del latte scremato in polvere, la vendita a prezzo fisso.

     (3) Per garantire la corretta gestione delle scorte di intervento è opportuno procedere alla rivendita del latte scremato in polvere non appena si presentino possibilità di smaltimento e sostituire pertanto il meccanismo di vendita del latte scremato in polvere giacente all'intervento a prezzo fisso con la vendita mediante gara, che permette di fissare il prezzo di vendita in funzione delle condizioni del mercato.

     (4) L'esperienza ha dimostrato che le comunicazioni degli Stati membri devono essere più rapide in modo da permettere alla Commissione di seguire l'andamento dei quantitativi di latte scremato in polvere offerti all'intervento pubblico e sospendere, se necessario, gli acquisti di intervento quando i quantitativi offerti raggiungono il livello fissato dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 214/2001.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

     «c) la vendita di latte scremato in polvere giacente all'ammasso pubblico nel quadro di una gara permanente;».

     2) Il capitolo II è modificato come segue:

     a) la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

     «SEZIONE 5

     VENDITA MEDIANTE GARA DI LATTE SCREMATO IN POLVERE GIACENTE ALL'INTERVENTO

     Articolo 21

     1. La vendita di latte scremato in polvere entrato all’ammasso anteriormente al 1° luglio 2002 si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

     2. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte. Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

     a) l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;

     b) i quantitativi di latte scremato in polvere messo in vendita in ogni deposito.

     Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

     3. L’organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, procede regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

     4. L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

     a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni del latte scremato in polvere posto in vendita;

     b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

     Articolo 22

     1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

     2. Il termine per la presentazione delle offerte di ogni gara particolare scade alle 12 (ora di Bruxelles) del secondo e quarto martedì di ogni mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

     Articolo 23

     1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, contro ricevuta di ritorno, oppure con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con ricevuta di ritorno.

     L'offerta è presentata all'organismo di intervento che detiene il latte scremato in polvere.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) il quantitativo richiesto;

     c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, al netto di tasse ed imposte interne, franco deposito, espresso in euro;

     d) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo.

     3. L'offerta è valida soltanto se:

     a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate, tranne nel caso in cui la quantità disponibile in un deposito sia inferiore a dieci tonnellate;

     b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rispettare le disposizioni del presente regolamento;

     c) è fornita la prova che il concorrente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 22, paragrafo 2, una cauzione di gara di 50 EUR per tonnellata per la gara particolare di cui trattasi.

     4. L'offerta diventa irrevocabile una volta scaduto il termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

     Articolo 24

     Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.»

     b) È aggiunta la seguente sezione 6:

     «SEZIONE 6

     ESECUZIONE DELLA GARA

     Articolo 24 bis

     1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di latte scremato in polvere posta in vendita.

     Gli Stati membri trasmettono queste indicazioni con l'identificazione dell'operatore con un numero di codice non noto ai servizi della Commissione e segnalano se uno stesso operatore ha presentato più offerte.

     Gli Stati membri informano la Commissione, entro lo stesso termine, se non sono pervenute offerte.

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, la Commissione fissa un prezzo massimo di vendita del latte scremato in polvere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda della data di entrata all'ammasso e dell'ubicazione dei quantitativi del latte scremato in polvere posto in vendita.

     Si può decidere di non dare seguito alla gara.

     La decisione relativa alla gara particolare è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Articolo 24 ter

     L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.

     Articolo 24 quater

     1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5.

     2. Il latte scremato in polvere è aggiudicato in funzione della data di immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

     3. L'aggiudicatario è il concorrente che offre il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il quantitativo rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

     4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

     Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

     5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in oggetto.

     Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

     6. Al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana che segue quella della pubblicazione della decisione di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni concorrente corrispondente al numero di codice di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

     Articolo 24 quinquies

     I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

     Articolo 24 sexies

     1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

     La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

     Articolo 24 septies

     1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 sexies, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

     a) il quantitativo per il quale è stato pagato l'importo corrispondente;

     b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato;

     c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, l'aggiudicatario ritira il latte scremato in polvere aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in partite di peso non inferiore a 5 tonnellate ciascuna. Tuttavia è possibile ritirare il quantitativo residuo disponibile in un deposito anche se di peso inferiore a 5 tonnellate.

     Salvo forza maggiore, se il latte scremato in polvere non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del latte scremato in polvere è a carico dell'aggiudicatario e a suo rischio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine.

     3. La cauzione costituita a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per i quantitativi ritirati nel termine di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo.

     Nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte.»

     3) Il testo dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 36

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi di latte scremato in polvere che siano stati oggetto, nel corso della settimana precedente:

     a) di un'offerta di vendita in conformità dell'articolo 5;

     b) di un contratto di ammasso privato in conformità dell'articolo 28.

     2. Non appena si constati che le offerte di cui all'articolo 5 hanno raggiunto 80 000 tonnellate, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono comunicate ogni giorno entro le ore 15 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di latte scremato in polvere offerti il giorno prima.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.