| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.6 interventi di mercato | 
| Data: | 21/04/2004 | 
| Numero: | 739 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 1.6.Q9 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 739.
Regolamento (CE) n. 739/2004 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari.
(G.U.U.E. 22 aprile 2004, n. L 116).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/ 92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori «SLOM» finlandesi, fino a un massimo di 200 000 t. Conformemente all'articolo 6 del 
(2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/ 92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
(3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo sono adattati in conformità.
     (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del 
(5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 2003 — 31 marzo 2004, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c).
(6) È opportuno pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3950/92.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla lettera c), i dati riguardanti i quantitativi di riferimento del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, dell'Austria, del Portogallo, della Finlandia e del Regno Unito sono sostituiti dai dati seguenti (in tonnellate):
| 
						 Stati membri  | 
					
						 Consegne  | 
					
						 Vendite dirette  | 
				
| 
						 
 Belgio  | 
					
						 
 3 223 362,202  | 
					
						 
 87 068,798  | 
				
| 
						 
 Danimarca  | 
					
						 
 4 454 786,123  | 
					
						 
 561,877  | 
				
| 
						 
 Germania  | 
					
						 
 27 769 157,124  | 
					
						 
 95 658,876  | 
				
| 
						 
 Spagna  | 
					
						 
 6 045 799,525  | 
					
						 
 71 150,475  | 
				
| 
						 
 Francia  | 
					
						 
 23 862 955,457  | 
					
						 
 372 842,543  | 
				
| 
						 
 Irlanda  | 
					
						 
 5 388 946,743  | 
					
						 
 6 817,257  | 
				
| 
						 
 Italia  | 
					
						 
 10 300 000,000  | 
					
						 
 230 060,000  | 
				
| 
						 
 Paesi Bassi  | 
					
						 
 10 997 492,000  | 
					
						 
 77 200,000  | 
				
| 
						 
 Austria  | 
					
						 
 2 624 105,009  | 
					
						 
 125 295,991  | 
				
| 
						 
 Portogallo [1]  | 
					
						 
 1 860 590,000  | 
					
						 
 9 871,000  | 
				
| 
						 
 Finlandia  | 
					
						 
 2 399 220,152  | 
					
						 
 8 400,917  | 
				
| 
						 
 Regno Unito  | 
					
						 
 14 457 010,123  | 
					
						 
 152 736,877  | 
				
[1] Eccetto Madera.