§ 1.6.P21 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 487.
Regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/03/2004
Numero:487


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.P21 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 487.

Regolamento (CE) n. 487/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

(G.U.U.E. 17 marzo 2004, n. L 79).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 1° maggio 2004 aderiranno all'Unione europea dieci nuovi Stati membri. L'atto di adesione stabilisce che i nuovi Stati membri devono applicare la politica commerciale comune in materia di tessili e che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento devono essere adattate per tener conto dell'adesione. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni di alcuni prodotti tessili dai paesi terzi nella Comunità allargata dovrebbero quindi essere adeguate per coprire le importazioni nei nuovi dieci Stati membri. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi.

     (2) Per evitare che l'ampliamento della Comunità abbia effetti restrittivi sul commercio, è opportuno modificare i quantitativi secondo un metodo che tenga conto, per l'adeguamento dei nuovi livelli contingentali, dei livelli e dei modelli di importazioni tradizionali nei nuovi dieci Stati membri. La formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni provenienti dai paesi terzi nei dieci nuovi Stati membri, adeguata pro rata temporis, fornirebbe una riflessione adeguata di questi flussi storici. Gli anni 2000-2002 sono stati scelti come anni maggiormente significativi in quanto rappresentano le ultime informazioni disponibili sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei dieci nuovi Stati membri.

     (3) È opportuno pertanto modificare gli allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 al fine di inserire i livelli contingentali applicabili dalla data dell'ampliamento, vale a dire il 1° maggio 2004.

     (4) In attesa che il Vietnam tenga fede agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo per quanto riguarda l'accesso al mercato, a questo paese dovrebbero essere applicati i contingenti elencati nell'accordo tessile bilaterale tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam siglato il 15 febbraio 2003 e approvato con decisione 2003/453/CE.

     (5) È opportuno riformulare tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 affinché si applichino alle importazioni nei nuovi dieci Stati membri, le cui sigle dovrebbero pertanto essere inserite nell'allegato III.

     (6) Per consentire lo svolgimento di determinate operazioni, è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 3030/93 una norma transitoria che estenda il rilascio automatico delle autorizzazioni d'importazione ai prodotti tessili la cui importazione nella Comunità è comunque soggetta a limiti quantitativi o a vigilanza, e che vengono spediti nella Comunità anteriormente al 1° maggio 2004 ma entrano nei nuovi dieci Stati membri dal 1° maggio 2004 in poi.

     (7) Per assicurare una copertura giuridica alle operazioni in questione è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 3030/93 una norma transitoria che esenti dai limiti quantitativi o dalla presentazione di un'autorizzazione d'importazione i prodotti tessili spediti dagli Stati membri in via di adesione fuori della Comunità, a fini di trasformazione, anteriormente al 1° maggio 2004 e reimportati nei nuovi dieci Stati membri dal 1° maggio 2004 in poi.

     (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

     1) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «9. L'immissione in libera pratica in uno dei dieci nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio 2004, vale a dire la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1° maggio 2004 e che entrano nei dieci nuovi Stati membri dal 1° maggio 2004 in poi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. L'autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1° maggio 2004.

     Le licenze sono comunicate alla Commissione.»

     2) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

     «L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1° maggio 2004, da uno dei nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1° maggio 2004 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.»

     3) All'allegato III, all'articolo 28, paragrafo 6, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

     «— due lettere che identificano lo Stato membro o gli Stati membri di destinazione come segue:

     — AT = Austria

     — BL = Benelux

     — CY = Cipro

     — CZ = Repubblica ceca

     — DE = Repubblica federale di Germania

     — DK = Danimarca

     — EE = Estonia

     — EL = Grecia

     — ES = Spagna

     — FI = Finlandia

     — FR = Francia

     — GB = Regno Unito

     — HU = Ungheria

     — IE = Irlanda

     — IT = Italia

     — LT = Lituania

     — LV = Lettonia

     — MT = Malta

     — PL = Polonia

     — PT = Portogallo

     — SE = Svezia

     — SL = Slovenia

     — SK = Slovacchia»

     4) L'allegato V è sostituito dal testo di cui alla parte A dell'allegato del presente regolamento.

     5) All'allegato VII, la tabella è sostituita dalla tabella di cui alla parte B dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)