§ 1.6.O56 – Regolamento 23 febbraio 2004, n. 318.
Regolamento (CE) n. 318/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/02/2004
Numero:318


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 1.6.O56 – Regolamento 23 febbraio 2004, n. 318.

Regolamento (CE) n. 318/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.

(G.U.U.E. 24 febbraio 2004, n. L 55).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003, stabiliscono riduzioni dei prezzi di intervento e il regime di intervento per il burro. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione modalità di applicazione relative ad un regime di intervento per l'acquisto di burro a prezzi fissi.

     (2) Inoltre, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la Commissione può decidere di sospendere gli acquisti all'intervento allorché i quantitativi offerti all'intervento raggiungono determinati livelli. Per mettere la Commissione in condizione di prendere siffatta decisione, occorre adottare disposizioni che le consentano di seguire l'andamento dei quantitativi di burro offerto all'intervento pubblico.

     (3) Allorché tali quantitativi sono raggiunti, la Commissione può decidere anche di proseguire gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara permanente. Occorre stabilire le pertinenti modalità di applicazione.

     (4) La corretta gestione delle quantità giacenti all'intervento richiede che si proceda alla rivendita del burro non appena si presentino possibilità di smercio. Alla luce dell'esperienza acquisita in merito alla vendita di burro delle scorte di intervento, in particolare in riferimento ai requisiti quantitativi e ai prezzi, è opportuno prevedere una procedura di gara per la vendita di burro in regime di intervento pubblico.

     (5) L'organismo di intervento procede alla vendita del burro in funzione della data di entrata all'ammasso. Per soddisfare la domanda, i concorrenti dovrebbero avere la possibilità di distinguere nella loro offerta tra burro di crema dolce e burro di crema acida; inoltre, il prezzo di vendita fissato dovrebbe poter variare a seconda dell'ubicazione del burro messo in vendita.

     (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2771/1999.

     (7) È necessario che le modalità di applicazione di cui al presente regolamento siano applicabili a decorrere dal 1° marzo 2004, data dalla quale si applica l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1787/2003.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2771/1999 è modificato come segue:

     1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 2

     1. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno o più Stati membri si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo di intervento, essa procede all'apertura degli acquisti di burro offerto all'intervento nello Stato membro o negli Stati membri in questione nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto al 90 % del prezzo di intervento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     2. Non appena la Commissione constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato nello Stato membro o negli Stati membri in questione si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento, essa sospende gli acquisti.»

     2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «3. Il burro deve essere stato fabbricato nel corso dei 23 giorni precedenti il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita da parte dell'organismo di intervento.»

     3) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione, nel termine massimo di 45 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta, di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.»

     4) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Se i prezzi rilevati rimangono immutati per un periodo consecutivo di cinque o più settimane, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro valutazione dei motivi per i quali i prezzi sono rimasti immutati durante il periodo in questione.»

     5) Al capo II, il testo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

     «SEZIONE 3

     Procedura per l'acquisto di burro al 90 % del prezzo di intervento

Art. 9.

     Non appena la Commissione decida di procedere all'apertura degli acquisti di burro a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, il competente organismo di intervento procede a norma della presente sezione.

Art. 10.

     1. I venditori depositano un'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure la inviano con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del venditore;

     b) il quantitativo offerto;

     c) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

     a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;

     b) se è corredata dell'impegno scritto del venditore di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;

     c) se è addotta la prova che il venditore ha costituito una cauzione di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, al più tardi il giorno di ricevimento dell'offerta.

     4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte del venditore o da parte dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

     a) che il venditore precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

     b) che le offerte successive facciano riferimento alle disposizioni del presente paragrafo e alla data dell'offerta iniziale.

     5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     6. L'offerta non può essere ritirata dopo essere stata ricevuta dall'organismo di intervento.

Art. 11.

     L'irrevocabilità dell'offerta e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 2, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

Art. 12.

     1. Dopo aver verificato gli elementi dell'offerta, l'organismo di intervento rilascia entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta, un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

     a) il quantitativo da consegnare;

     b) il termine per la consegna del burro;

     c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

     2. Entro 21 giorni dal giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, il venditore provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

     Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico del venditore.

     3. La cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena il venditore consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

     Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risulti che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

     4. Salvo forza maggiore, se il venditore non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto di tali quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

     5. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro oggetto dell'offerta entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.

     6. I diritti e gli obblighi derivanti dalla vendita non sono trasferibili.

Art. 13.

     1. Entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo al giorno di presa in consegna del burro e scade il sessantacinquesimo giorno successivo a tale data, l'organismo di intervento paga al venditore ciascun quantitativo di burro preso in consegna, dopo aver verificato l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

     2. Ai fini del presente articolo, il giorno della “presa in consegna” è il giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Art. 14.

     1. Il burro è sottoposto a un periodo probativo di magazzinaggio. Detto periodo è fissato a 30 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna.

     2. Qualora dal controllo compiuto all'entrata nel deposito designato dall'organismo di intervento risulti che il burro non soddisfa i requisiti degli articoli 3 e 4, oppure qualora alla fine del periodo probativo di magazzinaggio la qualità organolettica minima del burro risulti inferiore a quella fissata nell'allegato I, il venditore si impegna, con la sua offerta, a quanto segue:

     a) a riprendere il burro di cui trattasi e

     b) a pagare le spese di magazzinaggio del burro di cui trattasi a partire dal giorno della presa in consegna sino alla data di uscita.

     Le spese di magazzinaggio da pagare sono determinate in base agli importi forfettari delle spese di entrata, uscita e deposito stabilite conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio.

Art. 15.

     1. Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di burro che nella settimana precedente sono stati oggetto di un'offerta di vendita conformemente all'articolo 10.

     2. Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono il 75 % dei quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate quotidianamente entro le ore 12 (ora di Bruxelles) per i quantitativi di burro offerti il giorno precedente.

     Allorché si constati che per l'anno rispettivo le offerte raggiungono i quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, gli acquisti possono essere sospesi conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Art. 15 bis.

     In caso di sospensione degli acquisti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, o all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, non sono accettate nuove offerte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della decisione di sospensione degli acquisti.”

     6) Dopo l'articolo 15 bis, è inserita la seguente sezione 3 bis:

     «SEZIONE 3 bis

     Procedura di acquisto di burro mediante gara

Art. 16.

     1. Ove la Commissione decida di procedere all'acquisto di burro nell'ambito di una gara permanente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, e secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14 del presente regolamento, salvo disposizioni speciali della presente sezione.

     2. Si procede alla pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     3. Il termine di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e del quarto martedì di ogni mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Art. 17.

     1. Gli interessati partecipano alla gara depositando presso l'organismo di intervento di uno Stato membro un'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviando l'offerta con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;

     b) il quantitativo offerto;

     c) il prezzo offerto per 100 chilogrammi di burro, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero, espresso in euro con due decimali;

     d) il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     3. L'offerta è valida soltanto alle seguenti condizioni:

     a) se riguarda un quantitativo di burro conforme al disposto dell'articolo 4, paragrafo 4;

     b) se è corredata dell'impegno scritto dell'offerente di rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2;

     c) se è addotta la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di gara di 5 EUR/100 kg nello Stato membro di presentazione dell'offerta, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, per la gara di cui trattasi.

     4. L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), trasmesso inizialmente all'organismo di intervento, vale anche per le offerte successive, per tacito rinnovo, fino a denuncia espressa da parte dell'offerente o dell'organismo di intervento, alle seguenti condizioni:

     a) che l'offerente precisi nell'offerta iniziale di voler avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo;

     b) che le offerte successive facciano riferimento sia alle disposizioni del presente paragrafo, sia alla data dell'offerta iniziale.

     5. L'organismo di intervento registra il giorno di ricevimento dell'offerta di vendita, le corrispondenti quantità e date di fabbricazione e il luogo in cui il burro offerto è immagazzinato.

     6. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara di cui trattasi.

Art. 17 bis.

     L'irrevocabilità dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la consegna del burro al deposito indicato dall'organismo di intervento entro il termine di cui all'articolo 17 quinquies, paragrafo 3, costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

Art. 17 ter.

     1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti.

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione dei prezzi di intervento in vigore, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     3. Si può decidere di non dare seguito alla gara.

Art. 17 quater.

     L'offerta è respinta se il prezzo proposto è superiore al prezzo massimo di cui all'articolo 17 ter, paragrafo 2, valido per la gara di cui trattasi.

Art. 17 quinquies.

     1. Ogni offerente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

     La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

     2. L'organismo di intervento rilascia immediatamente un buono di consegna datato e numerato, in cui sono indicati i seguenti dati:

     a) il quantitativo da consegnare;

     b) il termine per la consegna del burro;

     c) il deposito frigorifero dove il burro deve essere consegnato.

     3. Entro 21 giorni dal giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte l'aggiudicatario provvede alla consegna del burro presso la banchina del deposito frigorifero. La consegna può essere frazionata.

     Le eventuali spese di scarico sulla banchina del deposito frigorifero sono a carico dell'aggiudicatario.

     4. La cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), è svincolata non appena l'aggiudicatario consegna tutto il quantitativo di burro indicato sul buono di consegna entro il termine ivi stabilito.

     Qualora dal controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, risulti che il burro non è conforme ai requisiti stabiliti nel medesimo articolo, la cauzione viene incamerata per il quantitativo consegnato. Per quanto riguarda i quantitativi residui, l'acquisto viene risolto e la cauzione svincolata.

     5. Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non effettua la consegna entro il termine indicato sul buono di consegna, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), viene incamerata in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto dei quantitativi non ancora consegnati viene risolto.

     6. Ai fini del presente articolo, il burro si intende consegnato all'organismo di intervento il giorno in cui l'intero quantitativo di burro di cui al buono di consegna entra nel deposito designato dall'organismo di intervento, ma in ogni caso non prima del giorno successivo al rilascio del buono di consegna.»

     7) Al capo II, la sezione 5 è sostituita dal testo seguente:

     «SEZIONE 5

     Procedura di vendita di burro mediante gara

Art. 21.

     1. La vendita del burro si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.

     2. La vendita riguarda il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° settembre 1999.

     3. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

     4. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

     Per i quantitativi di burro che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

     a) l'ubicazione del deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro destinato alla vendita;

     b) i quantitativi di detto burro messo in vendita in ciascun deposito frigorifero.

     5. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo procede inoltre regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara permanente, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

     6. L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:

     a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro messo in vendita;

     b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione.

Art. 22.

     1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo di intervento procede a gare particolari.

     2. Il termine per la presentazione delle offerte relative a ciascuna gara parziale scade alle ore 12 (ora di Bruxelles) del secondo e quarto martedì del mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Art. 23.

     1. Gli interessati partecipano alla gara parziale depositando l'offerta scritta contro dichiarazione di ricevuta, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta con avviso di ricevuta.

     L'offerta è inoltrata all'organismo di intervento che detiene il burro.

     2. L'offerta reca:

     a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

     b) il quantitativo richiesto;

     c) il prezzo, espresso in euro, offerto per 100 kg, al netto delle tasse interne, franco banchina del deposito frigorifero;

     d) se del caso, il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro ed eventualmente un deposito frigorifero alternativo;

     e) se del caso, l'indicazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera e), del tipo di burro oggetto dell'offerta.

     3. L'offerta è valida soltanto se:

     a) riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate oppure, qualora il quantitativo disponibile in un deposito frigorifero sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo effettivamente disponibile;

     b) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di gara di 70 EUR/t per la gara parziale di cui trattasi.

     4. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Art. 24.

     Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono soddisfatte in ordine alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 24 bis.

     1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché il quantitativo di burro posto in vendita.

     2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, è fissato un prezzo minimo di vendita del burro, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell'ubicazione dei quantitativi di burro posto in vendita.

     Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Art. 24 ter.

     L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo stabilito.

Art. 24 quater.

     1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

     2. Il burro è aggiudicato in funzione della data di entrata all'ammasso, cominciando dal prodotto del quantitativo totale immagazzinato da più tempo, ovvero dal quantitativo immagazzinato da più tempo di burro di crema dolce o di burro di crema acida disponibile nel deposito frigorifero designato dall'operatore.

     3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24 ter, l'aggiudicatario è l'offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

     4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di burro disponibile in un determinato deposito frigorifero, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

     Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi frigoriferi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

     5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per il burro di un determinato deposito frigorifero venga superato il quantitativo disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nell'offerta in oggetto.

     Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 24 quinquies.

     I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Art. 24 sexies.

     1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

     La cauzione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

     2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del burro e nel termine di cui all'articolo 24 septies, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

Art. 24 septies.

     1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 24 sexies, paragrafo 2, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

     a) il quantitativo per il quale è stato versato il corrispondente importo;

     b) il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro;

     c) il termine ultimo per il ritiro del burro.

     2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario ritira il burro aggiudicatogli. Il ritiro può essere frazionato in quantitativi parziali non inferiori a 5 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo residuo in un deposito frigorifero sia inferiore a tale quantitativo minimo, può essere consegnato detto quantitativo residuo.

     Salvo forza maggiore, se il burro non viene ritirato entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio è a carico dell'aggiudicatario a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine. Inoltre, il magazzinaggio avviene a suo rischio.

     3. La cauzione costituita conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), è svincolata immediatamente per i quantitativi ritirati entro il termine di cui al paragrafo 2, primo comma.

     Essa è incamerata nel caso di cui al paragrafo 2, seconda comma.

     In caso di forza maggiore di cui al paragrafo 2, secondo comma, l'organismo di intervento prende i provvedimenti che esso ritiene necessari in considerazione delle circostanze.

Art. 24 octies.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana, i seguenti quantitativi di burro:

     a) i quantitativi oggetto di un contratto di vendita nella settimana precedente;

     b) i quantitativi presi in consegna nella settimana precedente.

 

     Art. 2.

     Gli acquisti di burro che risultano sospesi in taluni Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono sospesi fino all'adozione da parte della Commissione di una nuova decisione in merito e alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2004.