Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/06/2001 |
Numero: | 1233 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 442/2001, la data del "30 giugno 2001" è sostituita da quella del "20 luglio 2001". |
Art. 2. II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M91 - Regolamento 22 giugno 2001, n. 1233.
Regolamento (CE) n. 1233/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 442/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per i vini da tavola in Portogallo
(G.U.C.E. 23 giugno 2001, n. L 168)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Secondo le informazioni ricevute dalle autorità portoghesi, i distillatori avranno delle difficoltà a rispettare la data del 30 giugno 2001 per la consegna di tutti i vini in distilleria a motivo delle insufficienti capacità di ammasso di tali vini prima della distillazione.
(3) Dato che un rinvio di tale data non influisce affatto sul completamento dei lavori di distillazione, nell'interesse di un corretto funzionamento del sistema è opportuno prorogare tale data fino al 20 luglio 2001.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 4, paragrafo 3, del
II presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.