Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 07/06/2001 |
Numero: | 1119 |
Sommario |
Art. 1. 1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M80 - Regolamento 7 giugno 2001, n. 1119.
Regolamento (CE) n. 1119/2001 della Commissione recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 2000/2001
(G.U.C.E. 8 giugno 2001, n. L 153)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali. Tale situazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento. Per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 2001.
(2) Le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 agosto 2001.
2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento valido per il mese di maggio 2001.
3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del
Tuttavia, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.