§ 1.6.M68 - Regolamento 21 maggio 2001, n. 990.
Regolamento (CE) n. 990/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/05/2001
Numero:990


Sommario
Art. 1.      All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo: "a) 75 EUR/t per le spese fisse".
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M68 - Regolamento 21 maggio 2001, n. 990.

Regolamento (CE) n. 990/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone

(G.U.C.E. 22 maggio 2001, n. L 138)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/1999, stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato per i formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo: "a) 75 EUR/t per le spese fisse".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.