§ 1.6.M55 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 719.
Regolamento (CE) n. 719/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001, che prevede deroghe o modifiche al regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:10/04/2001
Numero:719


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 590/2001 è sostituito dal seguente testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M55 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 719.

Regolamento (CE) n. 719/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 590/2001, che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 11 aprile 2001, n. L 100)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 590/2001 della Commissione ha introdotto un certo numero di modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 526/2000, per far fronte alla situazione eccezionale del mercato dovuta ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

     (2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal regolamento (CE) n. 590/2001, occorre derogare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 526/2000 per quanto concerne le due gare del mese di aprile e ammettere l'acquisto di animali più pesanti, pur limitandone il prezzo di acquisto al peso massimo autorizzato.

     (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 590/2001.

     (4) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 590/2001 è sostituito dal seguente testo:

     "3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 526/2000, per il secondo trimestre del 2001 il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è:

     - di 430 kg per le prime due gare; tuttavia, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 kg, ma in tal caso il prezzo di acquisto è pagato soltanto a concorrenza di tale peso massimo,

     - di 410 kg per la terza e la quarta gara,

     - di 390 kg per le ultime due gare."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.