§ 1.6.M15 - Regolamento 16 maggio 2003, n. 851.
Regolamento (CE) n. 851/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/05/2003
Numero:851


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.M15 - Regolamento 16 maggio 2003, n. 851.

Regolamento (CE) n. 851/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine.

(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93, stabilisce le regole relative ai termini di presentazione dei documenti giustificativi per il pagamento dell'aiuto, ma non prevede alcuna disposizione per il caso in cui non venga presentato alcun documento giustificativo. Occorre quindi adottare le disposizioni opportune.

     (2) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3444/90 prevede la possibilità di abbreviare la durata di ammasso qualora vengano esportati prodotti sotto contratto, a prescindere dal fatto che fruiscano o meno di una restituzione all'esportazione. Se i prodotti beneficiano di una restituzione, la prova di esportazione è fornita tramite i documenti compilati in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003. Allo scopo di semplificare il controllo delle operazioni, è opportuno istituire una procedura analoga per le prove da fornire quando i prodotti sono esportati senza restituzione.

     (3) Per garantire la corretta esecuzione degli aiuti all'ammasso privato istituiti dal regolamento (CE) n. 2179/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine, è opportuno applicare immediatamente le modifiche proposte ai contratti stipulati nell'ambito del suddetto regolamento.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3444/90 è modificato come segue:

     1) All'articolo 7, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

     «3. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui al paragrafo 1, non viene corrisposto alcun aiuto a titolo del contratto di cui trattasi e viene incamerata l'intera cauzione per tale contratto.»

     2) All'articolo 9, paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

     «Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la prova di esportazione è fornita conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti che beneficiano di una restituzione.

     Per i prodotti che non beneficiano di una restituzione, la prova di esportazione è fornita, nei casi di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, dalla presentazione dell'originale dell'esemplare di controllo T5, conformemente agli articoli da 912 bis a 912 quater e da 912 sexies a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Nella casella 107 di tale documento viene iscritta al momento della sua compilazione una delle diciture seguenti:

     - Reglamento (CEE) no 3444/90

     - Forordning (EØF) nr. 3444/90

     - Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

     - Κανονισμός (EOK) αριθ. 3444/90

     - Regulation (EEC) No 3444/90

     - Règlement (CEE) no 3444/90

     - Regolamento (CEE) n. 3444/90

     - Verordening (EEG) nr. 3444/90

     - Regulamento (CEE) n.o 3444/90

     - Asetus (ETY) N:o 3444/90

     - Förordning (EEG) nr 3444/90».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a qualsiasi nuovo aiuto all'ammasso privato e ai contratti stipulati in applicazione del regolamento (CE) n. 2179/2002.

     Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica soltanto alle esportazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.