Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 16/05/2003 |
Numero: | 851 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.M15 - Regolamento 16 maggio 2003, n. 851.
Regolamento (CE) n. 851/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine.
(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93, stabilisce le regole relative ai termini di presentazione dei documenti giustificativi per il pagamento dell'aiuto, ma non prevede alcuna disposizione per il caso in cui non venga presentato alcun documento giustificativo. Occorre quindi adottare le disposizioni opportune.
(2) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3444/90 prevede la possibilità di abbreviare la durata di ammasso qualora vengano esportati prodotti sotto contratto, a prescindere dal fatto che fruiscano o meno di una restituzione all'esportazione. Se i prodotti beneficiano di una restituzione, la prova di esportazione è fornita tramite i documenti compilati in conformità dell'articolo 7 del
(3) Per garantire la corretta esecuzione degli aiuti all'ammasso privato istituiti dal
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 3444/90 è modificato come segue:
1) All'articolo 7, è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Qualora non vengano rispettate le disposizioni di cui al paragrafo 1, non viene corrisposto alcun aiuto a titolo del contratto di cui trattasi e viene incamerata l'intera cauzione per tale contratto.»
2) All'articolo 9, paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:
«Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, la prova di esportazione è fornita conformemente agli articoli 7 e 8 del
Per i prodotti che non beneficiano di una restituzione, la prova di esportazione è fornita, nei casi di cui all'articolo 8 del
- Reglamento (CEE) no 3444/90
- Forordning (EØF) nr. 3444/90
- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90
- Κανονισμός (EOK) αριθ. 3444/90
- Regulation (EEC) No 3444/90
- Règlement (CEE) no 3444/90
- Regolamento (CEE) n. 3444/90
- Verordening (EEG) nr. 3444/90
- Regulamento (CEE) n.o 3444/90
- Asetus (ETY) N:o 3444/90
- Förordning (EEG) nr 3444/90».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a qualsiasi nuovo aiuto all'ammasso privato e ai contratti stipulati in applicazione del
Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica soltanto alle esportazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.