§ 1.6.H83 - Regolamento 17 ottobre 2002, n. 1851.
Regolamento (CE) n. 1851/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2002 relativo all'apertura di una gara permanente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/10/2002
Numero:1851


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.H83 - Regolamento 17 ottobre 2002, n. 1851.

Regolamento (CE) n. 1851/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2002 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco verso alcuni paesi terzi.

(G.U.C.E. 18 ottobre 2002, n. L 280).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1080/2002 della Commissione ha indetto una gara per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco. Le destinazioni previste per tali esportazioni sono rappresentate da tutti i paesi terzi, esclusa la zona VII quale definita in allegato al regolamento (CEE) n. 2145/92, modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94, e ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Norvegia, delle Isole Færoer, dell'Islanda, della Russia, del Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia, del territorio dell'ex Iugoslavia, con esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, dell'Azerbaigian, della Moldavia, dell'Ucraina, del Kazakistan, del Kirghizistan, dell'Uzbekistan, del Tagikistan e del Turkmenistan. Data la situazione esistente sui diversi mercati nei paesi terzi, risulta opportuno escludere la Svizzera e il Liechtenstein dalle destinazioni previste da detta gara.

     (2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1080/2002 per quanto riguarda le destinazioni previste per le esportazioni.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.