§ 1.6.H58 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1514.
Regolamento (CE) n. 1514/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/07/2001
Numero:1514


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H58 - Regolamento 23 luglio 2001, n. 1514.

Regolamento (CE) n. 1514/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo.

(G.U.C.E. 26 luglio 2001, n. L 201).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio prevede la fissazione dell'importo dell'aiuto per il luppolo prodotto nella Comunità per il quinquennio compreso tra il raccolto 1996 e il raccolto 2000.

     (2) La Commissione ha presentato al Consiglio, in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1696/71 , una relazione sull'evoluzione dell'economia nel settore del luppolo nella Comunità europea. Da tale relazione risulta che la produzione si è progressivamente adeguata alla domanda sia sotto il profilo quantitativo, attraverso la riduzione delle superfici e dei quantitativi prodotti, che in termini di qualità, attraverso la riconversione a favore delle varietà più richieste dall'industria della birra.

     (3) È opportuno prorogare per un periodo di tre anni l'importo dell'aiuto attualmente in vigore e prevedere una relazione riguardante tale nuovo periodo.

     (4) Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esenzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è modificato come segue:

     1) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 12, paragrafo 5, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 18, secondo comma, la data del 1° settembre 2000 è sostituita da quella del 31 dicembre 2003.

     4) È soppresso l'articolo 19.

     5) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.