§ 1.6.H55 - Regolamento 24 luglio 2001, n. 1509.
Regolamento (CE) n. 1509/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/07/2001
Numero:1509


Sommario
Art. 1.      Il seguente articolo 1 ter è inserito nel regolamento (CEE) n. 1713/93:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H55 - Regolamento 24 luglio 2001, n. 1509.

Regolamento (CE) n. 1509/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 25 luglio 2001, n. L 200).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 8, e l'articolo 16, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999, i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione, nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione interessata.

(2) Per la Grecia, nel periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, vigeva il tasso calcolato in base al metodo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93 suindicato, mentre a partire dal 1° gennaio 2001, in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che stabilisce il regime agromonetario dell'euro, è applicabile soltanto il tasso di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro, fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1478/2000 . Pertanto l'applicazione del tasso di conversione dell'euro per l'intera campagna di commercializzazione 2000/01 comporterebbe l'applicazione retroattiva di un tasso diverso da quello che sarebbe fissato qualora si applicasse alla Grecia il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 1713/93 e non terrebbe conto della legittima fiducia degli operatori nei confronti del metodo di calcolo dei tassi di conversione applicabili ad alcuni pagamenti nel settore dello zucchero.

     (3) È pertanto necessario applicare alla Grecia, per la campagna di commercializzazione 2000/01, due tassi di conversione, segnatamente: per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000, il tasso corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agromonetari e del tasso di conversione dell'euro nel corso della suddetta campagna di commercializzazione e, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, il tasso di conversione dell'euro fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98.

     (4) Per consentire l'applicazione a tali pagamenti del tasso risultante dalla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione citati, occorre anche fissare fatti generatori specifici per le somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola, nonché per i contributi alla produzione e per il contributo complementare.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il seguente articolo 1 ter è inserito nel regolamento (CEE) n. 1713/93:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile alle somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare per la campagna di commercializzazione 2000/01.