Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 24/07/2001 |
Numero: | 1509 |
Sommario |
Art. 1. Il seguente articolo 1 ter è inserito nel regolamento (CEE) n. 1713/93: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H55 - Regolamento 24 luglio 2001, n. 1509.
Regolamento (CE) n. 1509/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero.
(G.U.C.E. 25 luglio 2001, n. L 200).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 1 del
(2) Per la Grecia, nel periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, vigeva il tasso calcolato in base al metodo stabilito all'articolo 1 del
(3) È pertanto necessario applicare alla Grecia, per la campagna di commercializzazione 2000/01, due tassi di conversione, segnatamente: per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000, il tasso corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agromonetari e del tasso di conversione dell'euro nel corso della suddetta campagna di commercializzazione e, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, il tasso di conversione dell'euro fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98.
(4) Per consentire l'applicazione a tali pagamenti del tasso risultante dalla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione citati, occorre anche fissare fatti generatori specifici per le somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola, nonché per i contributi alla produzione e per il contributo complementare.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il seguente articolo 1 ter è inserito nel regolamento (CEE) n. 1713/93:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare per la campagna di commercializzazione 2000/01.