Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 07/08/2001 |
Numero: | 1614 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H33 - Regolamento 7 agosto 2001, n. 1614.
Regolamento (CE) n. 1614/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.
(G.U.C.E. 8 agosto 2001, n. L 214).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del
(2) Poiché secondo tali regole gli acquisti mediante gara devono essere aperti o sospesi direttamente dopo il secondo rilevamento consecutivo di un prezzo di mercato che si situi ad un livello inferiore oppure ad un livello pari o superiore al 92% del prezzo d'intervento e visto che tale decisione non lascia alcun margine discrezionale, è opportuno che quest'ultima sia presa senza indugi dalla Commissione senza ricorso alla procedura di gestione di cui all'articolo 42 del
(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 2 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.