§ 1.6.H33 - Regolamento 7 agosto 2001, n. 1614.
Regolamento (CE) n. 1614/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/08/2001
Numero:1614


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H33 - Regolamento 7 agosto 2001, n. 1614.

Regolamento (CE) n. 1614/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.

(G.U.C.E. 8 agosto 2001, n. L 214).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001 , prevede che gli acquisti mediante gara sono aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999 non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in tale Stato membro si situa, secondo il caso, ad un livello inferiore oppure ad un livello pari o superiore al 92% del prezzo d'intervento. A norma dell'articolo 8 dello stesso regolamento, ogni giovedì la Commissione rileva il livello del prezzo di mercato in ciascuno Stato membro sulla base dei prezzi comunicati dagli Stati membri.

     (2) Poiché secondo tali regole gli acquisti mediante gara devono essere aperti o sospesi direttamente dopo il secondo rilevamento consecutivo di un prezzo di mercato che si situi ad un livello inferiore oppure ad un livello pari o superiore al 92% del prezzo d'intervento e visto che tale decisione non lascia alcun margine discrezionale, è opportuno che quest'ultima sia presa senza indugi dalla Commissione senza ricorso alla procedura di gestione di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.