§ 1.6.G75 - Regolamento 22 ottobre 2001, n. 2066.
Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/10/2001
Numero:2066


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G75 - Regolamento 22 ottobre 2001, n. 2066.

Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli.

(G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 278).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 46,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aggiunta di lisozima in determinati prodotti vitivinicoli.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2001, stabilisce segnatamente i limiti e le condizioni di utilizzazione di talune sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. I limiti di utilizzazione sono indicati nel suo allegato IV.

     (3) Da sperimentazioni effettuate da due Stati membri sull'utilizzazione del lisozima nella vinificazione risulta confermato che l'aggiunta di detta sostanza presenta un interesse significativo ai fini della stabilizzazione dei vini e consente di ottenere vini di qualità con tenori ridotti di anidride solforosa. È dunque opportuno consentire il suo impiego e stabilire dosi limite di utilizzazione corrispondenti alle necessità tecnologiche dimostrate dalle sperimentazioni.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza, purché il lisozima sia conforme ai requisiti di purezza stabiliti nella direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, modificato da ultimo dalla direttiva 2001/30/CE.

     (5) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue.

     1) È inserito il seguente articolo 11 bis:

     (Omissis).

     2) Nella tabella dell'allegato IV è aggiunta la seguente riga:

     (Omissis).

     3) È inserito l'allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     Allegato

     (Omissis)