§ 1.6.G69 - Regolamento 25 ottobre 2001, n. 2088.
Regolamento (CE) n. 2088/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/10/2001
Numero:2088


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G69 - Regolamento 25 ottobre 2001, n. 2088.

Regolamento (CE) n. 2088/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.

(G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n. L 282).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 5 e l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) Il calcolo del numero minimo e massimo di giovenche, espresso in percentuale, di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma e all'articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 può dar luogo, come risultato, a un numero non intero di animali. Occorre pertanto prevedere un arrotondamento che consenta di ottenere un numero intero di animali.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 1458/2001, stabilisce all'articolo 41 alcune norme relative al pagamento di anticipi. Visto il protrarsi di una difficile situazione di mercato per le carni bovine, dovuta al persistere di una minore domanda, in particolare a seguito delle preoccupazioni del consumatore per le conseguenze delle epizoozie verificatesi nel corso degli ultimi mesi, e onde consentire ai produttori di continuare a far fronte ai loro impegni finanziari occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio alla macellazione dei pagamenti supplementari.

     (3) Visto l'andamento della situazione, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

     1) è inserito il seguente articolo 29 bis

     (Omissis).

     2) all'articolo 41, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 1, paragrafo 1, è tuttavia applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.