§ 1.6.G63 - Regolamento 2 settembre 2002, n. 1574.
Regolamento (CE) n. 1574/2002 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2001 e (CE) n. 2805/95 relativi, rispettivamente, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:02/09/2002
Numero:1574


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.G63 - Regolamento 2 settembre 2002, n. 1574.

Regolamento (CE) n. 1574/2002 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2001 e (CE) n. 2805/95 relativi, rispettivamente, alle modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi e alle restituzioni all’esportazione nel settore vitivinicolo.

(G.U.C.E. 3 settembre 2002, n. L 235).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001, in particolare gli articoli 63 e 64,

     considerando quanto segue:

      (1) Sono stati conclusi recentemente accordi commerciali tra l’Unione europea e l’Estonia e la Lituania, in particolare, che prevedono talune concessioni in forma di contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione degli scambi per altri prodotti agricoli. Nel settore vitivinicolo una di queste concessioni prevede l’eliminazione delle restituzioni.

      (2) Le autorità dell’Estonia e della Lituania si sono impegnate a garantire che soltanto le spedizioni di prodotti comunitari contemplati da tali accordi commerciali e che non hanno beneficiato di restituzione siano ammesse all’importazione nel proprio paese. A tal fine occorre modificare l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/ 2002, e l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore vitivinicolo e che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 755/2002.

      (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001 recante l’elenco dei paesi per zona di destinazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 recante la definizione delle altre destinazioni, è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)