Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 25/02/2002 |
Numero: | 345 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F77 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 345.
Regolamento (CE) n. 345/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale.
(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 10).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del
(3) Per ovviare a tale problema, gli Stati membri debbono poter essere autorizzati ad ammettere la denaturazione dell'olio fabbricato a partire da semi oleosi, a condizione di attuare controlli specifici relativi segnatamente all'obbligo di trasformare tutto il quantitativo raccolto, alla costituzione della cauzione per la trasformazione e al processo di denaturazione.
(4) Peraltro, l'articolo 9 del
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.