Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 13/02/2002 |
Numero: | 263 |
Sommario |
Art. 1. Nel regolamento (CE) n. 2550/2001 è inserito il seguente articolo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F72 - Regolamento 13 febbraio 2002, n. 263.
Regolamento (CE) n. 263/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi di premi.
(G.U.C.E. 14 febbraio 2002, n. L 43).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Ai fini dell'applicazione dei criteri definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, occorre definire come fatto generatore il primo giorno dell'anno civile per il quale sono versati i premi. Per quanto riguarda il tasso di cambio da applicare, il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, modificato da ultimo dal
(3) Tuttavia, per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, è opportuno stabilire il tasso applicabile alla data del fatto generatore in modo che, di norma, tali aiuti, premi ed importi, convertiti in moneta nazionale, non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno. A tal fine, appare indicato ricorrere alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede l'anno per il quale viene concesso il premio.
(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,
ha adottato il presente regolamento:
Nel
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.