Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 11/01/2002 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 245/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.F59 – Regolamento 11 gennaio 2002, n. 52.
Regolamento (CE) n. 52/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.
(G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per evitare distorsioni di concorrenza è auspicabile ampliare la possibilità offerta ai primi trasformatori riconosciuti di ricorrere a più di un operatore per la pulizia delle fibre corte di lino. Tuttavia, tenuto conto della necessità di salvaguardare un adeguato livello di controllo, è opportuno limitare questa possibilità ad un massimo di due operatori incaricati della pulizia delle fibre corte di lino per primo trasformatore riconosciuto e per campagna di commercializzazione.
(3) L'articolo 10 del
(4) L'articolo 17 bis del
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per fibre naturali,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) L'articolo 3 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) al paragrafo 4, terzo comma, i termini "un solo operatore" sono sostituiti da (Omissis);
c) al paragrafo 5, primo comma, i termini (Omissis) sono inseriti dopo i termini "per ogni giorno";
d) è aggiunto il seguente paragrafo 6:
(Omissis).
2) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) all'articolo 17 bis, paragrafo 2, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/2002.