§ 1.6.979 - Regolamento 30 giugno 1995, n. 1591.
Regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/1995
Numero:1591


Sommario
Art. 1.      Può essere concessa una restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90, incorporati nei [...]
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1995


§ 1.6.979 - Regolamento 30 giugno 1995, n. 1591.

Regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 1 luglio 1995, n. L 150).

 

Art. 1.

     Può essere concessa una restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90, incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86.

 

     Art. 2. [1]

     Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1518/95. La concessione di una restituzione a norma del regolamento in parola esclude la concessione di una restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

     Tuttavia, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Glucosio incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 426/86. [2]

 

     Art. 2 bis. [3]

     Le autorità competenti degli Stati membri verificano, su un campione pari almeno al 5 %, determinato sulla base di un'analisi dei rischi, la veridicità delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86. Tale verifica è eseguita sulla contabilità di magazzino tenuta dal fabbricante.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1995.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 1591/95.

[2] Comma così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 498/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 6 dello stesso regolamento (CE) n. 498/2004.

[3] Articolo così inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) 1591/95.