§ 1.6.974 - Regolamento 23 giugno 1995, n. 1429.
Regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/06/1995
Numero:1429


Sommario
Art. 1.      1. I tassi della restituzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti [...]
Art. 2.      Gli Stati membri designano il(i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli d'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 e ne [...]
Art. 3.      1. I titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso [...]
Art. 4.      1. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      La concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 esclude la concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 [...]
Art. 7 bis. 
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995. Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dal 29 giugno 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 1.6.974 - Regolamento 23 giugno 1995, n. 1429.

Regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

(G.U.C.E. 24 giugno 1995, n. L 141).

 

Art. 1.

     1. I tassi della restituzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, sono fissati contestualmente ai quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli con fissazione anticipata della restituzione.

     2. Le fissazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate per periodo di assegnazione dei titoli.

     3. In caso di necessità, i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere riesaminati in funzione dell'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri designano il(i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli d'esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 e ne informano la Commissione.

 

     Art. 3.

     1. I titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La domanda di titolo è accompagnata:

     -dalla costituzione di una cauzione di 20 EUR per tonnellata netta, nei limiti del tasso di restituzione [1];

     - da una dichiarazione attestante che i prodotti da esportare sono stati ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità.

     2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87. Tuttavia, vari codici possono figurare simultaneamente sulla domanda di titolo e sul titolo stesso, purché tali codici riguardino prodotti della medesima categoria e il tasso della restituzione sia identico. A norma dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, si intendono per categoria le classi di prodotti seguenti:

     - uve secce del codice NC 0806 20;

     - ciliegie temporaneamente conservate del codice NC 0812 10;

     - pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, del codice NC 2002 10;

     - frutta candite del codice NC 2006;

     - frutta a guscio preparate, diverse dalle arachidi, del codice NC 2008 19;

     - succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 10° Brix, ma inferiore a 22° Brix;

     - succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 22° Brix, ma inferiore a 33° Brix;

     - succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 33° Brix, ma inferiore a 44° Brix;

     - succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 44° Brix, ma inferiore a 55° Brix;

     - succhi di arancia dei codici NC 2009 11 e 2009 19, con un tenore di zuccheri pari o superiore a 55° Brix [2].

     3. Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo). [3]

     4. Le domande di titolo presentate da un operatore ciascun giorno del periodo previsto per il deposito delle domande e per un dato prodotto non possono vertere, in totale, su una quantità superiore a quella prevista per tale prodotto nel relativo periodo di attribuzione.

Qualora tale quantità sia aumentata nel corso del periodo di attribuzione, le domande successive non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra le quantità stabilite prima dell'aumento e quelle risultanti dall'aumento.

Gli Stati membri respingono, il giorno della presentazione, tutte le domande non rispondenti alle disposizioni di cui sopra [4].

 

     Art. 4.

     1. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali chiesti in applicazione dell'articolo 3 superano il quantitativo di cui all'articolo 1,

     - diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati o sono in procinto di essere rilasciati dei titoli con fissazione anticipata della restituzione, esclusi i titoli rilasciati per azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [5];

     - (Omissis) [6];

     - (Omissis) [7];

     - maggiorato dei quantitativi che figurano sulle domande ritirate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;

     - maggiorato dei quantitativi per i quali dei titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati;

     - maggiorato dei quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

     2. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non siano state adottate entro tale termine misure specifiche contemplate al paragrafo 1.

     3. La durata di validità dei titoli suddetti è di cinque mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 [8].

     4. In caso di fissazione di una percentuale di riduzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte. Per le domande ritirate dopo che il titolo sia già rilasciato, il titolo stesso deve essere consegnato, per essere annullato, all'organismo competente di cui all'articolo 2, contestualmente alla comunicazione del ritiro della relativa domanda [9].

     5. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

 

     Art. 5. [10]

 

     Art. 6. [11]

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna categoria di prodotti:

     a) i quantitativi totali per i quali sono stati chiesti dei titoli, esclusi quelli relativi alle domande respinte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4;

     b) i quantitativi totali per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplato all'articolo 4, paragrafo 4;

     c) i quantitativi totali per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati;

     d) i quantitativi totali non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     In assenza dei quantitativi sopra elencati, la comunicazione reca la menzione "nulla".

     2. Le comunicazioni:

     a) recano, se del caso, la dicitura "aiuto alimentare GATT" se riguardano una restituzione concessa nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

     b) sono trasmesse per posta elettronica (e-mail) alla Commissione, sul formulario apposito fornito agli Stati membri dalla Commissione.

     3. a) Le comunicazioni si effettuano il lunedì e il giovedì di ogni settimana, entro le ore 12 (ora di Bruxelles), per le domande presentate ogni giorno lavorativo trascorso tra il giorno della comunicazione precedente e quello che precede il giorno della comunicazione, come pure le informazioni sui quantitativi ritirati e non utilizzati pervenute agli Stati membri in tale periodo. Qualora il lunedì o il giovedì cadano in un giorno festivo della Commissione, essa può modificare temporaneamente i giorni della comunicazione.

     b) Qualora il giorno della comunicazione di cui alla lettera a) coincida con un giorno festivo nazionale, lo Stato membro interessato trasmette la comunicazione suddetta il giorno lavorativo che precede il giorno festivo nazionale in causa, non più tardi delle ore 15 (ora di Bruxelles).

 

     Art. 7.

     La concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 esclude la concessione di una restituzione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 4 del medesimo regolamento, e viceversa.

 

     Art. 7 bis. [12]

     1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Estonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti dei codici NC ex 0802 e ex 2009.

     2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC ex 2008 e ex 2009 destinati all'Estonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 1995. Tuttavia, l'articolo 6 si applica a decorrere dal 29 giugno 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

     ALLEGATO [13]

     (Omissis)

 


[1] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1962/2001.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 498/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 6 dello stesso regolamento (CE) n. 498/2004.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 341/96.

[5] Trattino così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97.

[6] Trattino abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97.

[7] Trattino abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97.

[11] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 341/96 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1962/2001.

[12] Articolo inserito dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1176/2002.

[13] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1007/97 ed abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1962/2001.