§ 1.6.444 - Regolamento 20 marzo 1989, n. 790.
Regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:20/03/1989
Numero:790


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 settembre 1989.


§ 1.6.444 - Regolamento 20 marzo 1989, n. 790.

Regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube.

(G.U.C.E. 30 marzo 1989, n. L 85).

 

Art. 1. [1]

     L'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e/o di carrube, di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, è fissato come segue:

     - 72,06 ECU/t per la quota inferiore a 1000 t,

     - 84,07 ECU/t per la quota compresa tra 1000 e 2000 t,

     - 90,07 ECU/t per la quota superiore a 2000 t,

di frutta a guscio e/o di carrube commercializzate dall'organizzazione di

produttori nel corso della prima campagna di commercializzazione.

Per l'applicazione dell'articolo 14 ter, paragrafo 2, qualora avverse

condizioni climatiche nella regione di produzione determinino una

diminuzione di più del 20% del quantitativo raccolto dalle organizzazioni

di produttori, l'autorità competente, su richiesta motivata di dette

organizzazioni, calcola l'importo dell'aiuto in funzione dei quantitativi

commercializzati dalle medesime organizzazioni durante la seconda campagna

successiva al riconoscimento specifico.

 

     Art. 2. [2]

     Il massimale per ettaro di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per un piano la cui realizzazione si estende su un periodo di dieci anni è suddiviso nel modo seguente:

     1) una quota massima di 573,57 ECU all'anno per cinque anni interessa le azioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale.

Tale quota massima copre il finanziamento dei lavori che sono connessi all'esecuzione delle suddette azioni e che interessano una superficie pari al massimo al 40% della superficie totale del frutteto contemplata dal piano, di cui al massimo 20% durante i primi due anni di esecuzione del piano e al massimo 20% durante gli altri tre anni.

Per gli anni rimanenti di esecuzione del piano la quota massima versata per le superfici reimpiantate o riconvertite è di 200 ECU all'anno;

     2) una quota massima di 241,50 ECU all'anno per un periodo di dieci anni per i lavori connessi all'esecuzione delle altre azioni, che possono interessare la rimanente parte del frutteto.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 832/92 e dall'art. 5 del regolamento (CEE) 1363/95 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1825/97.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2145/91 e così modificato dall'art. 5 del regolamento (CEE) 1363/95.