Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/07/1997 |
Numero: | 1492 |
Sommario |
Art. 1. La cessione e l'attribuzione dei prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2200/96 per la loro distillazione in alcole di gradazione superiore a 80% vol, [...] |
Art. 2. Le procedure e le operazioni di cui all'articolo 1 sono effettuate entro tre mesi dalla campagna di commercializzazione del prodotto in causa |
Art. 3. L'elenco degli organismi designati dagli Stati membri per effettuare la cessione o l'attribuzione di cui all'articolo 1 figura in allegato |
Art. 4. L'alcole ottenuto dai prodotti in causa è sottoposto a una denaturazione speciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93, ed è destinato a un uso industriale e non alimentare |
Art. 5. Gli organismi designati dagli Stati membri verificano in loco, mediante controlli fisici e documentari, la trasformazione del prodotto attribuito in alcole di gradazione superiore a 80% vol, [...] |
Art. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non risultino distorsioni della concorrenza dalle operazioni di cessione e attribuzione dei prodotti alle industrie interessate |
Art. 7. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano entro un termine di sette giorni l'esito delle operazioni oggetto del presente regolamento |
Art. 8. I regolamenti (CEE) n. 1561/70 e 1562/70 sono abrogati |
Art. 9. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...] |
§ 1.6.261 - Regolamento 29 luglio 1997, n. 1492. [1]
Regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato.
(G.U.C.E. 30 luglio 1997, n. L 202).
La cessione e l'attribuzione dei prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2200/96 per la loro distillazione in alcole di gradazione superiore a 80% vol, sono affidate alle industrie tramite una procedura di gara permanente, una procedura di asta pubblica o un'altra procedura decisa dello Stato membro, in grado di garantire che la competizione tra gli operatori interessati avvenga in condizioni di parità.
Le procedure e le operazioni di cui all'articolo 1 sono effettuate entro tre mesi dalla campagna di commercializzazione del prodotto in causa.
L'elenco degli organismi designati dagli Stati membri per effettuare la cessione o l'attribuzione di cui all'articolo 1 figura in allegato.
L'alcole ottenuto dai prodotti in causa è sottoposto a una denaturazione speciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93, ed è destinato a un uso industriale e non alimentare.
Gli organismi designati dagli Stati membri verificano in loco, mediante controlli fisici e documentari, la trasformazione del prodotto attribuito in alcole di gradazione superiore a 80% vol, nonché la denaturazione, la destinazione e l'uso industriale di tale alcole.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non risultino distorsioni della concorrenza dalle operazioni di cessione e attribuzione dei prodotti alle industrie interessate.
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano entro un termine di sette giorni l'esito delle operazioni oggetto del presente regolamento.
I regolamenti (CEE) n. 1561/70 e 1562/70 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ORGANISMI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI
(omissis)
[1] Regolamento abrogato dall’art. 31 del