§ 1.6.261 - Regolamento 29 luglio 1997, n. 1492.
Regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/07/1997
Numero:1492


Sommario
Art. 1.      La cessione e l'attribuzione dei prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2200/96 per la loro distillazione in alcole di gradazione superiore a 80% vol, [...]
Art. 2.      Le procedure e le operazioni di cui all'articolo 1 sono effettuate entro tre mesi dalla campagna di commercializzazione del prodotto in causa
Art. 3.      L'elenco degli organismi designati dagli Stati membri per effettuare la cessione o l'attribuzione di cui all'articolo 1 figura in allegato
Art. 4.      L'alcole ottenuto dai prodotti in causa è sottoposto a una denaturazione speciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93, ed è destinato a un uso industriale e non alimentare
Art. 5.      Gli organismi designati dagli Stati membri verificano in loco, mediante controlli fisici e documentari, la trasformazione del prodotto attribuito in alcole di gradazione superiore a 80% vol, [...]
Art. 6.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non risultino distorsioni della concorrenza dalle operazioni di cessione e attribuzione dei prodotti alle industrie interessate
Art. 7.      Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano entro un termine di sette giorni l'esito delle operazioni oggetto del presente regolamento
Art. 8.      I regolamenti (CEE) n. 1561/70 e 1562/70 sono abrogati
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 1.6.261 - Regolamento 29 luglio 1997, n. 1492. [1]

Regolamento (CE) n. 1492/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle condizioni per le operazioni di distillazione di alcuni tipi di frutta ritirati dal mercato.

(G.U.C.E. 30 luglio 1997, n. L 202).

 

Art. 1.

     La cessione e l'attribuzione dei prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2200/96 per la loro distillazione in alcole di gradazione superiore a 80% vol, sono affidate alle industrie tramite una procedura di gara permanente, una procedura di asta pubblica o un'altra procedura decisa dello Stato membro, in grado di garantire che la competizione tra gli operatori interessati avvenga in condizioni di parità.

 

     Art. 2.

     Le procedure e le operazioni di cui all'articolo 1 sono effettuate entro tre mesi dalla campagna di commercializzazione del prodotto in causa.

 

     Art. 3.

     L'elenco degli organismi designati dagli Stati membri per effettuare la cessione o l'attribuzione di cui all'articolo 1 figura in allegato.

 

     Art. 4.

     L'alcole ottenuto dai prodotti in causa è sottoposto a una denaturazione speciale, ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93, ed è destinato a un uso industriale e non alimentare.

 

     Art. 5.

     Gli organismi designati dagli Stati membri verificano in loco, mediante controlli fisici e documentari, la trasformazione del prodotto attribuito in alcole di gradazione superiore a 80% vol, nonché la denaturazione, la destinazione e l'uso industriale di tale alcole.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché non risultino distorsioni della concorrenza dalle operazioni di cessione e attribuzione dei prodotti alle industrie interessate.

 

     Art. 7.

     Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano entro un termine di sette giorni l'esito delle operazioni oggetto del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     I regolamenti (CEE) n. 1561/70 e 1562/70 sono abrogati.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ORGANISMI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI

(omissis)

 

 

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 31 del regolamento (CE) n. 103/2004.