Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 12/07/2001 |
Numero: | 1413 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 785/95 il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.251 - Regolamento 12 luglio 2001, n. 1413.
Regolamento (CE) n. 1413/2001 della Commissione che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 785/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.
(G.U.C.E. 13 luglio 2001, n. L 191).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il summenzionato regolamento (CEE) n. 1765/92 è stato abrogato e sostituito dal
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/95.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 785/95 il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.