§ 1.6.154 – Regolamento 31 agosto 1988, n. 2728.
Regolamento (CEE) n. 2728/88 della Commissione relativo alla riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma dell'articolo 44 del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/08/1988
Numero:2728


Sommario
Art. 1.      1. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato ad una delle distillazioni previste dagli articoli 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 è ridotto di un importo da fissare prima [...]
Art. 2.      Per quanto riguarda i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all'articolo 1 e ai quali è stata applicata la riduzione, sono ridotti di un importo pari alla riduzione stessa
Art. 3.      1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per controllare i fatti e l'osservanza delle disposizioni previste all'articolo 1
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1988.


§ 1.6.154 – Regolamento 31 agosto 1988, n. 2728.

Regolamento (CEE) n. 2728/88 della Commissione relativo alla riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87.

(G.U.C.E. 1 settembre 1988, n. L 241).

 

Art. 1.

     1. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato ad una delle distillazioni previste dagli articoli 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 è ridotto di un importo da fissare prima dell'inizio di ogni campagna. Tale importo differisce da una zona viticola all'altra a seconda dell'aumento massimo del titolo alcolometrico conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 822/87.

     La riduzione di cui al primo comma non si applica:

     - al vino consegnato da produttori di regioni in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato soltanto mediante aggiunta di mosto d'uva, i quali rinuncino per la campagna in causa a qualsiasi aiuto fissato a norma dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87.

In tal caso, il produttore presenta al distillatore una copia, debitamente vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, della dichiarazione di rinuncia agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2640/88 della Commissione,

     - al vino e alle categorie di vino per i quali gli stati membri non autorizzano o non hanno autorizzato per la campagna in causa l'aumento del titolo alcolometrico [1].

     - al vino entrato in distilleria dopo le date indicate per le varie zone viticole all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 e consegnato da un produttore il quale fornisce alle autorità competenti la prova di non avere, nel corso della campagna, né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 45 dello stesso regolamento.

     2. Per il quantitativo di vino consegnato ad una delle distillazioni di cui al paragrafo 1 viene versato un importo pari alla riduzione citata al paragrafo 1 al produttore che anteriormente al 1o settembre provveda direttamente o tramite un distillatore a farne richiesta all'autorità competente e che, nel corso della campagna, non abbia né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Per il produttore che inoltri la sua richiesta anteriormente al 1o settembre e che, nel corso della campagna, abbia aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o presentato domanda di aiuto soltanto per una parte della sua produzione di vino da tavola, inferiore al volume consegnato complessivamente alle varie distillazioni durante la campagna, l'importo di cui al primo comma viene versato per la quantità corrispondente alla differenza tra il quantitativo di vino da tavola che il produttore ha consegnato o fatto consegnare alla distillazione ed il quantitativo di vino da tavola di cui egli ha aumentato il titolo alcolometrico.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere da tali produttori ogni elemento informativo che consenta di verificare la fondatezza della sua richiesta.

     3. Il paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai quantitativi di vino consegnati da un produttore che abbia acquistato detto vino.

     4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai produttori degli Stati membri che non autorizzino l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 2.

     Per quanto riguarda i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all'articolo 1 e ai quali è stata applicata la riduzione, sono ridotti di un importo pari alla riduzione stessa:

     - l'aiuto da versare ai distillatori,

     - il prezzo da versare ai distillatori per il conferimento a un organismo d'intervento a norma dell'articolo 36, paragrafo 6 e dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87,

     - la partecipazione del FEAOG alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per controllare i fatti e l'osservanza delle disposizioni previste all'articolo 1.

     2. Essi informano immediatamente la Commissione delle misure adottate.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 1988.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3531/88.