Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 17/06/1985 |
Numero: | 1634 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.6.129 - Regolamento 17 giugno 1985, n. 1634.
Regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.
(G.U.C.E. 18 giugno 1985, n. L 158).
L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissato a 71,51 ECU/100 kg, per quanto concerne il latte scremato in polvere, e a 5,80 ECU/100 kg per quanto concerne il latte scremato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1giugno 1985.
[1] Articolo da ultimo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1802/95.