Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 18/06/2009 |
Numero: | 543 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni e chiarimenti |
Art. 3. Copertura |
Art. 4. Cadenza e periodo di riferimento |
Art. 5. Prescrizioni in materia di precisione |
Art. 6. Trasmissione alla Commissione |
Art. 7. Statistiche regionali |
Art. 8. Qualità statistica e relazione |
Art. 9. Procedura di comitato |
Art. 10. Deroga |
Art. 11. Abrogazione |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 1.6.1564 - Regolamento 18 giugno 2009, n. 543.
Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93
(G.U.U.E. 29 giugno 2009, n. L 167)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [1],
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Le statistiche sui prodotti vegetali rivestono un’importanza fondamentale ai fini della gestione dei mercati comunitari. Si ritiene inoltre indispensabile che, accanto alle statistiche sui cereali e sugli altri seminativi attualmente disciplinate dalla legislazione comunitaria, siano incluse statistiche anche sugli ortaggi e sulle coltivazioni permanenti.
(3) Al fine di garantire un’appropriata gestione della politica agricola comune, è necessario che alla Commissione siano regolarmente trasmessi i dati sulle superfici, sulle rese e sulla produzione di prodotti vegetali.
(4) Il
(5) Conformemente al
(6) Per limitare l’onere che incombe agli Stati membri, le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa, salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali. Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania e al Regno Unito siano forniti unicamente per le unità territoriali NUTS 1.
(7) Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare grazie al contributo del comitato permanente di statistica agraria istituito con
(8) Onde assicurare una transizione armoniosa dal regime applicabile a norma dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93, il presente regolamento dovrebbe concedere una deroga per un periodo non superiore a due anni agli Stati membri in cui la sua applicazione ai rispettivi sistemi statistici nazionali richiederebbe adeguamenti significativi e potrebbe causare notevoli problemi pratici.
(9) Le misure per la produzione di statistiche di cui al presente regolamento sono necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità. Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulle superfici coltivate, sulle rese e sulla produzione di cereali e di altri prodotti diversi dai cereali negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(10) Il
(11) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la
(12) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le tabelle di trasmissione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
(13) Il
(14) Il presente regolamento non pregiudica la compilazione volontaria da parte degli Stati membri delle statistiche sulle stime iniziali relative ai prodotti vegetali (Early Estimates for Crop Products — EECP).
(15) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune in vista della produzione sistematica di statistiche comunitarie sull’utilizzazione dei terreni agricoli e sulle produzioni vegetali.
Art. 2. Definizioni e chiarimenti
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) "annata agraria": l’anno civile in cui ha inizio la raccolta;
b) "superficie agricola utilizzata": la superficie complessiva occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzata dalle aziende, indipendentemente dal sistema di conduzione o dal suo utilizzo come terra comune;
c) "superficie coltivata": la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata ad esclusione, dopo la raccolta, delle aree sterili (ad esempio per catastrofi naturali);
d) "superficie destinata ad una coltivazione": la superficie corrispondente alla superficie complessiva seminata per produrre una specifica coltura nel corso di un determinato anno;
e) "superficie in cui è stata effettuata la raccolta": la parte della superficie destinata ad una coltivazione in cui si è proceduto alla raccolta. Essa può pertanto essere uguale o inferiore alla superficie destinata ad una coltivazione;
f) "superficie in produzione": con riguardo alle coltivazioni permanenti, la superficie in cui potenzialmente si può procedere al raccolto nell’annata agraria di riferimento. Sono escluse tutte le superfici non produttive, come quelle occupate da nuovi impianti che non hanno ancora iniziato la fase produttiva;
g) "produzione raccolta": la produzione comprensiva delle perdite all’interno dell’azienda e dei prodotti deteriorati, dei quantitativi consumati direttamente nell’azienda agricola e dei quantitativi commercializzati, espressi in unità di peso di prodotto base;
h) "resa": la produzione raccolta rispetto alla superficie coltivata;
i) "coltivazioni in serre o sotto ripari (accessibili)": le coltivazioni praticate in serre o sotto ripari fissi o mobili (di vetro o di plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Sono esclusi i fogli flessibili di materia plastica situati a piatto sul terreno, le coltivazioni in tunnel di plastica non accessibili all’uomo, sotto campane o cassoni portatili. Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serra e temporaneamente all’aperto vengono rilevate esclusivamente tra le superfici sotto serra, a meno che il periodo di coltivazione in serra non sia di durata estremamente limitata;
j) "superficie principale" di un determinato appezzamento: la superficie utilizzata una sola volta nel corso di una determinata annata agraria che è inequivocabilmente definita da tale utilizzo.
2. La "coltivazione successiva" fa riferimento alla coltivazione di una pianta su un appezzamento di terreno coltivabile utilizzato più di una volta nel corso di una determinata annata agraria ma sul quale si pratica ogni volta una sola coltivazione. Tale superficie è considerata come superficie coltivata per ciascuna coltura. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.
La "coltivazione consociata" fa riferimento alla consociazione di coltivazioni che sono coltivate contemporaneamente su un appezzamento di terreno agricolo. La superficie coltivata è in questo caso distribuita tra le coltivazioni in proporzione al terreno sul quale esse sono coltivate. I concetti di superfici principali e secondarie non sono applicabili in tale contesto.
"Coltivazioni a duplice destinazione", ovvero coltivazioni aventi più di una destinazione, sono per convenzione considerate coltivazioni per il loro scopo primario e coltivazioni secondarie per i loro scopi accessori.
Art. 3. Copertura
1. Ogni Stato membro compila statistiche sui prodotti agricoli elencati nell’allegato e prodotti sulla superficie agricola utilizzata all’interno del proprio territorio.
2. Le statistiche sono rappresentative almeno del 95 % delle seguenti superfici:
a) superficie coltivata complessiva investita a seminativi (tabella 1);
b) superficie complessiva in cui è stata effettuata la raccolta investita a ortaggi, meloni e fragole (tabella 2);
c) superficie in produzione complessiva investita a coltivazioni permanenti (tabella 3);
d) superficie agricola utilizzata (tabella 4).
3. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche, a condizione che lo Stato membro interessato specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell’anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.
Art. 4. Cadenza e periodo di riferimento
Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione i dati di cui all’allegato. Il periodo di riferimento è l’annata agraria. Il primo anno di riferimento è il 2010.
Art. 5. Prescrizioni in materia di precisione
1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione a fini statistici adottano tutte le misure necessarie a garantire che i dati della tabella 1 soddisfino le seguenti prescrizioni in materia di precisione: il coefficiente di variazione dei dati da fornire entro il 30 settembre dell’anno n + 1 non deve oltrepassare, a livello nazionale, il 3 % della superficie coltivata per ciascuno dei seguenti gruppi di coltivazioni principali: cereali per la produzione di granella (comprese le sementi), legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e compresi i miscugli di cereali e di legumi), piante da radice, piante industriali e piante raccolte allo stato verde.
2. Lo Stato membro che decida di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini statistiche garantisce che la qualità delle informazioni ottenute da tali fonti sia almeno pari a quella delle informazioni ottenute da indagini statistiche.
3. Lo Stato membro che decida di utilizzare una fonte amministrativa ne informa in anticipo la Commissione e fornisce precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.
Art. 6. Trasmissione alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati elencati nell’allegato entro i termini specificati per ciascuna tabella.
2. Le tabelle di trasmissione di cui all’allegato possono essere adeguate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.
Art. 7. Statistiche regionali
1. I dati relativi alle coltivazioni contrassegnate con la lettera "R" nell’allegato sono forniti per le unità territoriali NUTS 1 e NUTS 2 quali definite nel
2. Le variabili che presentano una diffusione trascurabile o nulla in uno Stato membro possono essere escluse dalle statistiche regionali, a condizione che lo Stato membro specifichi alla Commissione tutte le coltivazioni in questione e la soglia di diffusione trascurabile applicabile a ciascuna di tali coltivazioni entro la fine dell’anno civile immediatamente precedente ciascuno dei periodi di riferimento.
Art. 8. Qualità statistica e relazione
1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di qualità:
a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
b) "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
c) "tempestività": il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o il fenomeno da essi descritto;
d) "puntualità": l’intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti);
e) "accessibilità"e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
f) "comparabilità": la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, e gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
g) "coerenza": la possibilità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.
2. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1 ottobre 2011, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Avvalendosi dei parametri di qualità di cui al paragrafo 1, la relazione sulla qualità descrive:
a) l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;
b) il livello di precisione raggiunto per le indagini a campione di cui al presente regolamento; e
c) la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate.
4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire non oltre tre mesi dall’entrata in vigore di tale modifica.
5. È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
Art. 9. Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall’articolo 1 della
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
I termini stabiliti all’articolo 4, paragrafo 3, della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della
Art. 10. Deroga
1. Nella misura in cui l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di un determinato Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici, la Commissione può accordare, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, una deroga alla sua applicazione sino al 31 dicembre 2010 o sino al 31 dicembre 2011.
2. A tale scopo uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente motivata non oltre il 31 luglio 2009.
Art. 11. Abrogazione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2010.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 12, secondo comma, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga conformemente all’articolo 10 continua ad applicare le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 per la durata della deroga.
Art. 12. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2010. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Parere del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 8 giugno 2009.
[2] GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.
[3] GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.
[4] Progetto interistituzionale — "Legiferare meglio" (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1).
[5] GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.
[6] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
[7] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
[8] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[10] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
ALLEGATO
(Omissis)