§ 1.6.1440 - Regolamento 9 ottobre 2006, n. 1487.
Regolamento (CE) n. 1487/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/10/2006
Numero:1487


Sommario
Art. 1.      All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,52 EUR» è sostituito dall’importo «0,00 EUR».
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella


§ 1.6.1440 - Regolamento 9 ottobre 2006, n. 1487.

Regolamento (CE) n. 1487/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne limporto degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

(G.U.U.E. 10 ottobre 2006, n. L 278)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15, lettera b), considerando quanto segue:

(1) L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati, stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Vista l’evoluzione del prezzo del latte scremato in polvere nel mercato interno e del prezzo della caseina e dei caseinati sui mercati comunitari e mondiali e dato in particolare l’aumento generalizzato del prezzo della caseina e dei caseinati, l’importo dell’aiuto dovrebbe essere fissato a zero fino a quando persista la situazione attuale.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2921/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,52 EUR» è sostituito dall’importo «0,00 EUR».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.