Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 09/10/2006 |
Numero: | 1487 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,52 EUR» è sostituito dall’importo «0,00 EUR». |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella |
§ 1.6.1440 - Regolamento 9 ottobre 2006, n. 1487.
Regolamento (CE) n. 1487/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l’importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati
(G.U.U.E. 10 ottobre 2006, n. L 278)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
(1) L’articolo 2, paragrafo 1, del
(2) Il regolamento (CEE) n. 2921/90 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l’importo «0,52 EUR» è sostituito dall’importo «0,00 EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.