§ 1.6.1437 - Regolamento 5 ottobre 2006, n. 1474.
Regolamento (CE) n. 1474/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:05/10/2006
Numero:1474


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.1437 - Regolamento 5 ottobre 2006, n. 1474.

Regolamento (CE) n. 1474/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda l’entrata all’ammasso del burro di intervento posto in vendita

(G.U.U.E. 6 ottobre 2006, n. L 275)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 10, considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n.

     2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.

     1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, il burro di intervento posto in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2005.

     (2) A norma dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.

     1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato , il burro di intervento acquistato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

     1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2005.

     (3) Tenuto conto della situazione sul mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d’intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2006 sia posto in vendita.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999, la data «1° gennaio 2005» è sostituita dalla data «1° gennaio 2006».

 

     Art. 2.

     All’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005, la data «1° gennaio 2005» è sostituita dalla data «1° gennaio 2006».

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.