Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 05/10/2006 |
Numero: | 1474 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.1437 - Regolamento 5 ottobre 2006, n. 1474.
Regolamento (CE) n. 1474/2006 della Commissione recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005 per quanto riguarda l’entrata all’ammasso del burro di intervento posto in vendita
(G.U.U.E. 6 ottobre 2006, n. L 275)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il
(1) A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n.
2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte, il burro di intervento posto in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2005.
(2) A norma dell’articolo 1, lettera a), del
1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato , il burro di intervento acquistato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2005.
(3) Tenuto conto della situazione sul mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d’intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1° gennaio 2006 sia posto in vendita.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 1898/2005.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 21 del
All’articolo 1, lettera a), del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.