§ 1.6.1291 - Regolamento 18 gennaio 2006, n. 79.
Regolamento (CE) n. 79/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1062/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/01/2006
Numero:79


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1291 - Regolamento 18 gennaio 2006, n. 79.

Regolamento (CE) n. 79/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1062/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

(G.U.U.E. 19 gennaio 2006, n. L 14).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

      (2) Il regolamento (CE) n. 1062/2005 della Commissione ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 80 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento austriaco.

      (3) L’Austria ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 44 109 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta dell’Austria.

      (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1062/2005.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1062/2005 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 2

     La gara verte su un quantitativo massimo di 124 109 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.