Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/12/2005 |
Numero: | 2165 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1278 - Regolamento 20 dicembre 2005, n. 2165.
Regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 27 del
(2) L’articolo 1, paragrafo 3, del
(3) In seguito alla recente semplificazione della delimitazione delle aree viticole della Repubblica ceca che sono classificate nelle zone A e B di tale allegato III è opportuno adattare di conseguenza l’allegato introducendo le nuove denominazioni di tali zone viticole.
(4) L’allegato IV del
(5) A norma dell’allegato VI, sezione D, punto 1, del
(6) L’Italia ha applicato tale deroga per l’elaborazione dei v.s.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Per adeguare gli aspetti strutturali relativi alla pratica tradizionale di produzione di tali vini è opportuno prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2007.
(7) A norma dell’allegato III, punto 1, lettera c), del
(8) È opportuno disporre che si applichino a Cipro le deroghe previste all’allegato VII, sezione D, punto 1, e all’allegato VIII, sezione F, lettera a), che consentono l’uso di una o più lingue ufficiali della Comunità nelle indicazioni figuranti sull’etichettatura.
(9) Occorre pertanto modificare il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) all’articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che procedano alla trasformazione dell’uva raccolta nella zona viticola A, nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici vitate nella Repubblica ceca, a Malta, in Austria, in Slovenia o in Slovacchia sono tenute a ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.»;
2) gli allegati III, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia il punto 3 dell’allegato del presente regolamento è applicabile a partire dal 1o settembre 2005.
ALLEGATO
Gli allegati del
1) L’allegato III, è modificato come segue:
a) il punto 1 è modificato come segue:
— la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) in Belgio, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Svezia e nel Regno Unito: l’area viticola di questi paesi;»
— la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nella Repubblica ceca: l’area viticola Cechy.»;
b) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) nella Repubblica ceca: l’area viticola Morava e le superfici coltivate a vigne che non sono incluse nel punto 1, lettera d);».
2) L’allegato IV è modificato come segue:
a) il punto 1 è modificato come segue:
— la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) trattamento dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti;»
— alla lettera j), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:
«— sostanze proteiche di origine vegetale,»
— è aggiunta la lettera seguente:
«s) aggiunta di acido L-ascorbico entro certi limiti.»;
b) il punto 3 è modificato come segue:
— alla lettera m), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente:
«— sostanze proteiche di origine vegetale,»
— sono aggiunte le lettere seguenti:
«z quater)
aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica, entro certi limiti e a condizioni da determinare;
z quinquies)
aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartrica e proteica dei vini.»;
c) al punto 4 è aggiunta la lettera seguente:
«e) uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini.»
3) All’allegato VI, sezione D, punto 2, primo comma, la data «31 agosto 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2007».
4) L’allegato VII è modificato come segue:
a) alla sezione A, punto 2, lettera b), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: “Vino de la tierra”, “οίνος τοπικός”, “zemské víno”, “regional vin”, “Landwein”, “ονομασία κατά παράδοση”, “regional wine”, “vin de pays”, “indicazione geografica tipica”, “tájbor”, “inbid ta’ lokalità tradizzjonali,”, “landwijn”, “vinho regional”, “deželno vino PGO”, “deželno vino s priznano geografsko oznako”, “geograafilise tähistusega lauavein”, “lantvin”quando una tale menzione è usata i termini “vino da tavola” non sono richiesti.»;
b) alla sezione D, punto 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per i prodotti originari della Grecia e di Cipro le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.»
5) All’allegato VIII, sezione F, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le indicazioni seguenti sono redatte unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro sul cui territorio è stato elaborato il prodotto:
— per i v.s.q.p.r.d., l’indicazione del nome della regione determinata di cui alla sezione B, punto 4, secondo trattino,
— per i v.s.q.p.r.d. o per i vini spumanti di qualità, l’indicazione del nome di un’altra unità geografica di cui alla sezione E, punto 1.
Tuttavia, per i prodotti di cui al primo e al secondo trattino elaborati in Grecia o a Cipro tali indicazioni possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità;».