§ 1.6.1268 – Regolamento 16 dicembre 2005, n. 2060.
Regolamento (CE) n. 2060/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:16/12/2005
Numero:2060


Sommario
Art. 1.      L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1268 – Regolamento 16 dicembre 2005, n. 2060.

Regolamento (CE) n. 2060/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

(B.U. 17 dicembre 2005, n. 331).

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 530 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

     (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 102 272 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenuto conto di tale richiesta, dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1065/2005.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 2.

     La gara verte su un quantitativo massimo di 632 272 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro [1], gli Stati Uniti e la Svizzera.

     [1] Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.