Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 920 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.1244 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 920.
Regolamento (CE) n. 920/2004 della Commissione recante adeguamento del regolamento (CE) n. 2550/2001 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001, in virtù dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), implica la necessità di apportare alcuni adeguamenti tecnici al regolamento (CE) n. 2550/ 2001 della Commissione.
(2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del
(3) È opportuno modificare l'allegato I del
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
a) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
«Per il 2004, Malta e la Slovenia possono stabilire un periodo che ha inizio non prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003 e termina non oltre 31 giorni dopo.»
b) All'articolo 18, è aggiunto il secondo comma seguente:
«Per Malta e la Slovenia, le comunicazioni previste al primo comma sono effettuate prima del 30 agosto 2004.»
c) L'allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Zone ammissibili al premio per capra
1. Germania: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
2. Grecia: l'intero paese
3. Spagna: le comunità autonome di Andalusia, Aragona, isole Baleari, Castiglia-La Mancha, Castiglia-León, Catalogna, Estemadura, Galizia (escluse le province di La Coruña e Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Comunità Valenciana e isole Canarie nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
4. Francia: dipartimenti d'oltremare, Corsica e tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
5. Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
6. Cipro: l'intero paese
7. Austria: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del
8. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre
9. Slovenia: l'intero paese
10. Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del