| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.6 interventi di mercato | 
| Data: | 11/04/2000 | 
| Numero: | 749 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue: | 
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. | 
§ 1.6.1213 - Regolamento 11 aprile 2000, n. 749.
Regolamento (CE) n. 749/2000 della Commissione recante adattamento dei quantitativi globali fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
(G.U.C.E. 12 aprile 2000, n. 90).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che i quantitativi globali garantiti per la Finlandia possono essere aumentati, a titolo di compensazione per i produttori "SLOM" finlandesi, fino a un massimo di 200000 tonnellate. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1390/95, la Finlandia ha comunicato i quantitativi in questione per la campagna 1999/2000.
(2) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 dispone che il quantitativo di riferimento individuale è aumentato o fissato, su richiesta debitamente giustificata del produttore, per tenere conto delle modifiche che incidono sulle sue consegne e/o vendite dirette e che l'aumento o la fissazione di un quantitativo di riferimento sono subordinati alla corrispondente riduzione o alla soppressione dell'altro quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.
(3) Tali adeguamenti non possono comportare, per lo Stato membro interessato, un aumento della somma delle consegne e delle vendite dirette di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. Qualora i quantitativi di riferimento individuali subiscano modifiche definitive, i quantitativi fissati dal succitato articolo 3 sono adattati in conformità.
(4) A norma dell'articolo 8, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98, il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi convertiti definitivamente in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92.
(5) Occorre pertanto adattare i quantitativi globali applicabili nel periodo 1° aprile 1999-31 marzo 2000, fissati nella tabella di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e, di conseguenza, quelli applicabili nel corso dei periodi successivi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3950/92.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:
1) All'articolo 3, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato I del presente regolamento.
2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO I
"Quantitativi di riferimento globali applicabili dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000
| 
						 
  | 
					
						 
  | 
					
						 (espressi in tonnellate)  | 
				
| 
						 Stati membri  | 
					
						 Consegne  | 
					
						 Vendite dirette  | 
				
| 
						 Belgio  | 
					
						 3 152 062  | 
					
						 158 369  | 
				
| 
						 Danimarca  | 
					
						 4 454 411  | 
					
						 937  | 
				
| 
						 Germania (1)  | 
					
						 27 768 016  | 
					
						 96 800  | 
				
| 
						 Grecia  | 
					
						 629 817  | 
					
						 696  | 
				
| 
						 Spagna  | 
					
						 5 469 725  | 
					
						 97 225  | 
				
| 
						 Francia  | 
					
						 23 816 298  | 
					
						 419 500  | 
				
| 
						 Irlanda  | 
					
						 5 236 758  | 
					
						 9 006  | 
				
| 
						 Italia  | 
					
						 9 703 974  | 
					
						 226 086  | 
				
| 
						 Lussemburgo  | 
					
						 268 098  | 
					
						 951  | 
				
| 
						 Paesi Bassi  | 
					
						 10 990 667  | 
					
						 84 025  | 
				
| 
						 Austria  | 
					
						 2 563 309  | 
					
						 186 092  | 
				
| 
						 Portogallo  | 
					
						 1 862 977  | 
					
						 9 484  | 
				
| 
						 Finlandia  | 
					
						 2 396 730  | 
					
						 9 462  | 
				
| 
						 Svezia  | 
					
						 3 300 000  | 
					
						 3 000  | 
				
| 
						 Regno Unito  | 
					
						 14 394 532  | 
					
						 195 515  | 
				
(1) Di cui 6 242 276 tonnellate destinate alle consegne dei produttori sui territori dei nuovi Länder e 11 091 tonnellate alle vendite dirette nei nuovi Länder."
ALLEGATO II
"ALLEGATO
a) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001
(Omissis)
b) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002
(Omissis)
c) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2005
(Omissis)
d) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006
(Omissis)
e) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007
(Omissis)
f) Quantitativi di riferimento globali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, applicabili dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008
(Omissis)"