§ 1.6.1183 - Regolamento 15 settembre 2005, n. 1498.
Regolamento (CE) n. 1498/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:15/09/2005
Numero:1498


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1183 - Regolamento 15 settembre 2005, n. 1498.

Regolamento (CE) n. 1498/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi di intervento.

(G.U.U.E. 16 settembre 2005, n. L 240).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, gli organismi di intervento possono richiedere che lo zucchero da conferire all’intervento sia condizionato in sacchi di iuta con rivestimento interno di polietilene.

      (2) Negli ultimi anni sono stati messi a punto nuovi tipi di condizionamento per alimenti. È opportuno che gli organismi di intervento che richiedono questi nuovi tipi di condizionamento si assicurino che essi rispettino le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

      (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1262/2001.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1262/2001, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli organismi di intervento che richiedono o accettano che lo zucchero loro conferito sia condizionato in imballaggi diversi da quelli di cui al primo comma, esigono che si tratti di imballaggi conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’organismo di intervento può precisare una qualità specifica dell’imballaggio.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.