§ 1.6.1176 - Regolamento 8 agosto 2005, n. 1298.
Regolamento (CE) n. 1298/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/08/2005
Numero:1298


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1176 - Regolamento 8 agosto 2005, n. 1298.

Regolamento (CE) n. 1298/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1065/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

(G.U.U.E. 9 agosto 2005, n. L 206).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

      (2) Il regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

      (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 130 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

      (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1065/2005.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1065/2005 è modificato come segue:

     l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 2.

     La gara verte su un quantitativo massimo di 430 000 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

 

(*) Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.