Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/07/2005 |
Numero: | 1058 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Un’offerta è valida soltanto se ha per oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate. |
Art. 3. La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t. |
Art. 4. 1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, i titoli d’esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. [...] |
Art. 5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, [...] |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1120 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1058.
Regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi.
(G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per l’orzo una gara per la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del
(2) Le modalità di applicazione della procedura di gara sono state stabilite per la fissazione della restituzione all’esportazione con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre pertanto determinare l’importo di tale cauzione.
(3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2005/2006.
(4) Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.
(5) Ai fini del corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione occorre prevedere una quantità minima, nonché il periodo di presentazione delle offerte e le modalità di trasmissione di queste ultime ai servizi competenti.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. La gara ha per oggetto quantitativi di orzo da esportare in Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati arabi uniti, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Qatar, Siria, Tunisia e Yemen.
3. La gara rimane aperta fino al 22 giugno 2006. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 luglio 2005.
Un’offerta è valida soltanto se ha per oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.
La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del
2. I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato.
Qualora non siano state presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
L’ora limite fissata per la presentazione delle offerte è l’ora belga.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
Modulo (*)
Gara per la restituzione all’esportazione di orzo verso alcuni paesi terzi
[
(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)
1 |
2 |
3 |
Numerazione degli offerenti |
Quantità in tonnellate |
Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t |
1 |
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2 |
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3 |
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ecc. |
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(*) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).